Tribunale di Arezzo: quali misure protettive nella fase prenotativa ex art. 44 CCII ?
Pubblicato il 13/09/24 08:00 [Doc.13695]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Arezzo 9 agosto 2024 – est. Pani

Tribunale di Arezzo : misure protettive concedibili nella fase prenotativa ex art. 44 CCII 

Segnalazione e massima dell’avv. Astorre Mancini, mancini@studiomanciniassociati.it

Procedure Concorsuali - Domanda prenotativa ex art. 44 CCII - Misure protettive concedibili - ‘Ulteriori misure temporanee’ e misure cautelari - Esclusione

Ove il debitore proceda con il deposito della domanda prenotativa ex art. 44 CCII, le sole misure protettive che possono essere richieste sono quelle di cui al primo e secondo periodo del comma 2 dell’art. 54 CCII, avendo il Codice disegnato un recinto ben definito delle misure richiedibili a seguito del deposito del ricorso ex art. 44 CCII, essendosi limitato a ben determinate misure, ossia: - inibitoria delle azioni esecutive e cautelari; - sospensione prescrizioni e decadenze; - impedimento alla pronuncia della sentenza di apertura di liquidazione giudiziale, non essendoci spazio, nella fase prenotativa del procedimento, per l'applicazione delle misure cautelari o di ulteriori misure protettive. 

Le misure cautelari, cosi' come le misure protettive diverse da quelle "tradizionali", rappresentano un'indubbia novita' tesa al rafforzamento del percorso di soluzione della crisi d'impresa, specie in un contesto di continuita' aziendale, ma si collocano nella sola fase "piena", e cioe' quando l'imprenditore ha gia' optato per lo strumento di regolazione della crisi e adottato un piano di risanamento associato alla proposta in favore dei creditori. In quest'ottica, si intravede il chiaro favor ordinamentale verso l'anticipazione dell'emersione della crisi di impresa, approntando il Codice una serie di misure protettive, cautelari e premiali in quei contesti in cui l'imprenditore mira al risanamento dell'impresa e ha gia' svolto una sufficiente discovery circa piano e proposta (o accordo) da sottoporre ai creditori (come accade nella composizione negoziata e negli accordi, piani ristrutturativi e concordati preventivi "pieni"). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

 

 


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