Sanzioni economiche nei confronti della Russia: il Consiglio è competente ad instaurare obblighi di dichiarazione e di cooperazione che consentono di assicurare l'efficacia delle misure di congelamento dei fondi
Pubblicato il 18/09/24 00:00 [Doc.13703]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenze del Tribunale nelle cause T-635/22 | Fridman e a./Consiglio e T-644/22 | Timchenko e Timchenko/Consiglio

La lotta contro gli schemi giuridici e finanziari che facilitano l’elusione delle misure restrittive giustifica tali obblighi Il nome di Elena Timchenko e quelli di Gennady Timchenko, Mikhail Fridman, Petr Aven e German Khan sono stati inseriti negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive adottate dal Consiglio dell’Unione europea nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Tenuto conto della crescente complessità dei sistemi che permettono di sottrarsi a tale regime sanzionatorio, il Consiglio ha adottato, il 21 luglio 2022, un regolamento 1 che prevede obblighi di dichiarazione dei fondi e di cooperazione con le autorità competenti. L’inosservanza di tali obblighi è equiparata a un’elusione delle misure di congelamento dei fondi. In concreto, l’obiettivo è vanificare il ricorso a schemi giuridici e finanziari complessi che sono idonei a rendere, se non più agevole l’elusione delle misure, quanto meno più difficile l’individuazione, da parte delle autorità nazionali competenti, dei fondi o delle risorse economiche oggetto delle misure restrittive.

Gli interessati hanno adito il Tribunale dell’Unione europea chiedendo l’annullamento di tali obblighi di dichiarare i loro fondi o le loro risorse economiche prima del 1° settembre 2022 e di cooperare con le autorità nazionali competenti. Essi ritengono che detti obblighi, non figurando in una decisione adottata dal Consiglio in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC), non possano essere considerati come misure necessarie per l’attuazione di una tale decisione. Sostengono in particolare che il regolamento del Consiglio costituisce uno sviamento di potere in quanto l’adozione degli obblighi in questione dovrebbe rientrare nella competenza di esecuzione degli Stati membri.

Il Tribunale respinge tutti i ricorsi.

Nelle sue sentenze, il Tribunale ricorda che il diritto dell'Unione permette al Consiglio l’adozione di regolamenti per attuare o conferire efficacia a misure restrittive al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

Le misure previste dal diritto dell'Unione non sono limitate ad obblighi di non fare ed il Consiglio poteva adottare obblighi di dichiarazione e di cooperazione, quand’anche essi non siano stati espressamente previsti nella decisione alla quale si riferiscono.

Il Tribunale dichiara inoltre che il Consiglio non si è sostituito agli Stati membri per decidere il modo in cui le misure restrittive debbano essere attuate e sanzionate nel loro territorio. Al contrario, le autorità nazionali conservano la loro competenza a determinare la natura penale, civile o amministrativa da attribuire sia alla violazione consistente nella partecipazione ad attività elusive che alle sanzioni previste per tale violazione.


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