Il Tribunale di Brindisi rimette alla Corte UE un'ulteriore questione sul sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato
Pubblicato il 19/09/24 09:21 [Doc.13722]
di Redazione IL CASO.it


Pubblichiamo l’ordinanza del Tribunale di Brindisi di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea su una tematica complementare a quella oggetto della storica pronuncia della Corte di Giustizia del 17 maggio 2022, la quale ha dettato i rivoluzionari principi in materia di superabilità del giudicato relativo a decreto non opposto, ogniqualvolta lo stesso si ponga in contrasto con la disciplina consumeristica; pronuncia cui ha fatto seguito quella delle Sezioni Unite della Cassazione dell’aprile del 2023 che hanno dettato il famoso decalogo che conforma i poteri del Giudice della cognizione e dell’esecuzione.

Con il provvedimento in rassegna, si chiede alla Corte di Giustizia su pronunciarsi sulla rilevabilità d’ufficio, in sede esecutiva, della violazione della normativa consumeristica, quando il decreto ingiuntivo sia stato opposto ma solo per ragioni che esulano dalla vessatorietà delle clausole della fideiussione e l’opposizione sia stata definita con sentenza passata in giudicato.

I quesiti posti alla Corte di Giustizia sono i seguenti:

A) "Se ed a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osti ad un ordinamento come quello nazionale che preclude al Giudice dell'esecuzione (in sede di istanza di sospensiva e, quindi, di cognizione sommaria oppure in sede di trattazione del merito dell’opposizione all’esecuzione), di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, d’ufficio o su richiesta del debitore, nonché di accertare una simile vessatorietà, anche solo in via incidentale e sommaria e/o di concedere un termine per l’introduzione di un giudizio di opposizione tardivo al fine di far accertare dal Giudice della cognizione la predetta vessatorietà. 

Ciò, allorquando, concorrano le seguenti condizioni:

a. sia stata proposta un’opposizione a decreto ingiuntivo per ragioni che esulano dalla vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione e la stessa sia stata definita con sentenza passata in giudicato (che investa implicitamente la mancata vessatorietà di una clausola contrattuale);

b. non vi sia stato il controllo di abusività in sede monitoria o di giudizio di opposizione;

c. né, in sede di genesi e emissione del decreto ingiuntivo, vi sia stata l’informazione diretta all’ingiunto della possibilità di avvalersi della  tutela consumieristica;

B) Se, in tale fattispecie, ai fini della predetta valutazione di compatibilità della disciplina interna, assuma rilievo, anche solo ad abundantiam, che il consumatore acquisisca consapevolezza del proprio status dopo la proposizione della prima tempestiva opposizione e tale presa di coscienza sia stata precedentemente preclusa dal diritto vivente (che disconosceva in capo ad esso la qualità di consumatore solo perché garante, senza distinguere secondo lo scopo obiettivo della garanzia);

2. sospende il procedimento de quo sino alla restituzione degli atti da parte della Corte di Giustizia, successivamente alla definizione della questione;

3. dispone l’invio degli atti alla Presidenza perché possa curare la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del fascicolo processuale alla Corte di Giustizia, nonché per le comunicazioni alle parti e per gli ulteriori consequenziali adempimenti.

 


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