Caso Ilva: su Giurisprudenza Penale un estratto delle motivazioni della sentenza - depositata ieri - con cui è stata annullata, ex art. 24 c.p.p. (competenza), la sentenza della Corte di Assise di Taranto.
Pubblicato il 24/09/24 07:22 [Doc.13738]
di Giurisprudenza Penale, Editore e Direttore Guido Stampanoni Bassi


- Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’art. 11 c.p.p. presupponga non soltanto che il magistrato eserciti o abbia esercitato le sue funzioni nello stesso distretto di Corte di Appello del giudice competente ma, anche, che la qualità di magistrato debba sussistere nel momento dell’assunzione formale della qualità di indagato, imputato, persona offesa o danneggiato.

- Il criterio di cui all’art. 11 c.p.p., al pari di ogni altra regola sulla competenza, indica l’autorità giudiziaria a cui è devoluta la cognizione di ogni singolo procedimento penale riguardante un magistrato a partire dalla fase delle indagini: pertanto, tale competenza va verificata con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della commissione del reato.

- Lo stretto collegamento esistente tra le regole generali della competenza e l’art. 25 c. 1 Cost. impone di ancorare al reato ciascuno dei criteri normativamente prefissati e, dunque, non solo al luogo, ma anche al tempo di commissione dello stesso (e comunque a dati obiettivi predeterminati idonei a soddisfare il principio di precostituzione del giudice).

- L'eventuale fuoriuscita dall’ordine giudiziario al momento dell’assunzione formale della qualità di indagato, imputato, persona offesa o danneggiata è, dunque, del tutto irrilevante perché il “vizio” che giustifica il criterio derogatore di cui all’art. 11 c.p.p. si è già manifestato.

- Questa interpretazione trova conferma nell’indiscussa competenza dell’Ufficio giudiziario determinato ai sensi dell’art. 11 c.p.p. in relazione alle stragi del 1992 in cui persero la vita indimenticabili Colleghi e gli uomini delle scorte per mano di affiliati ad organizzazioni mafiose.

- In tali casi, nonostante l’avvenuta cessazione dell’appartenenza all’ordine giudiziario - coincidente con il decesso - il procedimento penale a danno di ignoti era stato appannaggio del capoluogo del distretto di Corte d’Appello individuato ex art. 11 c.p.p.

- L’ulteriore presupposto richiesto dalla Corte di Assise – ossia la permanenza della qualità di magistrato al momento dell’assunzione formale di uno dei ruoli citati – appare introdurre un elemento discrezionale rimesso alla scelta del PM o dell'interessato.

- Deve ritenersi infondata la tesi che individua in ciascuno dei magistrati che abitano (o sono proprietari di immobili) nelle zone circostanti l'ILVA, per ciò solo, persone offese o danneggiate dai reati di inquinamento ambientale.

- Nei reati che coinvolgono un numero indeterminato di persone, l’impossibilità di identificare i potenziali danneggiati non permette di ritenere che, per il solo fatto di risiedere nel territorio interessato dall’inquinamento, si possa essere individuati o astrattamente individuabili come danneggiati o persone offese.

 


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