Cassazione: il diniego di apertura della procedura del consumatore è reclamabile innanzi al Tribunale
Pubblicato il 24/09/24 08:31 [Doc.13739]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Cassazione civile, sez. I, Regolamento di competenza d’ufficio, Ordinanza n. 24870/2024 del 12.7.2024, Pres. Maria Acierno, Rel. Daniela Valentino. 

Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Diniego di apertura della procedura per carenza di meritevolezza - Reclamo – Ammissibilita' - Regolamento di competenza d’ufficio – Reclamabilita'  davanti al tribunale in composizione collegiale  

Segnalazione e massime dell’avv. Fabiola Tombolini del foro di Ancona

Il provvedimento di mera inammissibilita' è reclamabile, poiche' e' escluso che non produca effetti lesivi per il debitore per la mera riproponibilita' senza limiti dell'istanza, fondandosi la decisione su un sindacato effettivo sui requisiti di accesso alla procedura, non necessariamente modificabili o frutto di situazioni contingenti, cosi' da rendere necessario un riesame da parte di giudice diverso, ai fini della effettiva tutela dei diritti del consumatore.

In linea con l’esame testuale dell'art.70 CCI, da cui emerge come il reclamo in Corte d’Appello sia limitato al provvedimento di diniego dell’omologazione del piano assunto all’esito del contraddittorio con i creditori e con la partecipazione dell’OCC, l’organo competente al reclamo contro il provvedimento di inammissibilita' va individuato nel tribunale in composizione collegiale, sul modello camerale degli artt. 738 e ss. c.p.c. e 669 terdecies c.p.c. 

Anche nel decreto correttivo al CCII, in corso di approvazione, allo stato l’art. 70 è stato riformulato prevedendo, tra l’altro che: «Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità [il giudice] provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile».


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