Una riduzione di prezzo annunciata in una pubblicità deve essere calcolata sulla base del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Pubblicato il 28/09/24 00:00 [Doc.13747]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-330/23 | Aldi Süd

Un'associazione tedesca di consumatori contesta davanti a un giudice tedesco il modo in cui il discount Aldi Süd fa pubblicità nei suoi volantini settimanali utilizzando riduzioni di prezzo o «prezzi sensazionali», ad esempio per banane e ananas ↓in italiano: «prezzo sensazionale» .

↑ in italiano: «Ultimo prezzo di vendita. Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: …».

Secondo l'associazione di consumatori, Aldi non ha il diritto di calcolare una riduzione di prezzo indicata in un annuncio pubblicitario sulla base del prezzo immediatamente precedente all'offerta (nel primo esempio EUR 1,69), ma, conformemente al diritto dell'Unione 1, dovrebbe farlo sulla base del prezzo più basso praticato negli ultimi 30 giorni (nel primo esempio EUR 1,29; in realtà tale prezzo è identico al prezzo asseritamente «ridotto»). Non sarebbe sufficiente indicare nell’annuncio semplicemente il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Le stesse considerazioni varrebbero per la designazione di un prezzo come «prezzo sensazionale».

Il giudice tedesco ha interrogato la Corte di giustizia a tale proposito.

La Corte risponde che una riduzione di prezzo, annunciata da un professionista sotto forma di una percentuale o di una dicitura pubblicitaria diretta a sottolineare il carattere vantaggioso di un'offerta di prezzo, deve essere determinata sulla base del prezzo più basso applicato dal professionista nel corso di un periodo non inferiore a 30 giorni prima dell'applicazione della riduzione di prezzo.

In tal modo si impedisce ai professionisti di indurre in errore il consumatore aumentando il prezzo praticato prima di annunciare una riduzione di prezzo ed esponendo così false riduzioni di prezzo.

Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

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Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ? (+352) 4303 208.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite» ? (+32) 2 2964106 1 Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.
 

 


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