IRAP tra professionista semplice e professionista-imprenditore
Pubblicato il 20/07/16 10:17 [Doc.1378]
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Comm. Trib. Reg. Lombardia – Milano, sez. XIII, sentenza 22 giugno 2016 (Pres. Izzi, est. Buffone)

IRAP – REQUISITO DELLA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – PROFESSIONI INTELLETTUALI - REQUISITI

Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 496 - ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 10 maggio 2016 n. 9451). Deroga all’esigenza di accertamento giudiziale, l’esercizio di professioni in forma societaria che costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività (Cass. civ., Sez. Un., sentenza 14 aprile 2016 n. 7371, Pres. Rovelli, rel. Greco).


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