IRAP tra professionista semplice e professionista-imprenditore
Pubblicato il 20/07/16 10:17 [Doc.1378]
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Comm. Trib. Reg. Lombardia â Milano, sez. XIII, sentenza 22 giugno 2016 (Pres. Izzi, est. Buffone)
IRAP â REQUISITO DELLA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE â PROFESSIONI INTELLETTUALI - REQUISITI
Con riguardo al presupposto dellâIRAP, il requisito dellâautonoma organizzazione â previsto dallâart. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 496 - ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dellâorganizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo lâid quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per lâesercizio dellâattività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dellâimpiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 10 maggio 2016 n. 9451). Deroga allâesigenza di accertamento giudiziale, lâesercizio di professioni in forma societaria che costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività (Cass. civ., Sez. Un., sentenza 14 aprile 2016 n. 7371, Pres. Rovelli, rel. Greco).
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