Responsabilità dei sindaci, continuità aziendale e scioglimento della società
Pubblicato il 08/10/24 08:55 [Doc.13797]
di Redazione IL CASO.it


Di Team-Works - Avvocati e Commercialisti

a cura di Pierpaolo Galimi

Con sentenza del 3.11.2022 il Tribunale di Milano ha rigettato le domande risarcitorie avanzate da un fallimento nei confronti di due sindaci. Questo ha comportato la condanna del fallimento al pagamento di euro 107.800,00 a titolo di spese legali. La decisione si basa sulla mancanza di prove riguardanti i presupposti per lo scioglimento della società e la presunta mala gestio degli organi sociali.

Punti chiave:

Accusa di mala gestio e violazione dell'art. 2484 c.c.: Il fallimento attore ha sostenuto che la società all’epoca in bonis avesse illegittimamente proseguito la propria attività in violazione dell’art. 2484 c.c. che, tra le varie ipotesi, prevede lo scioglimento della società in caso di impossibilità definitiva di raggiungere l’oggetto sociale. Il Tribunale ha respinto l'accusa, rilevando che la semplice perdita di continuità aziendale, basata su previsioni future, non costituisce prova sufficiente della sopravvenuta impossibilità di perseguire l'oggetto sociale.

Criteri di scioglimento e continuità aziendale: il tribunale ha ricordato che l’art. 2484 c.c. stabilisce che lo scioglimento della società può avvenire solo in presenza di un’impossibilità attuale, definitiva e irreversibile di conseguire l’oggetto sociale, non in caso di perdita di profitti o difficoltà economiche. La valutazione della continuità aziendale è di natura prospettica e non coincide con le cause tipiche di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c., che richiedono certezze. Anche in presenza di difficoltà finanziarie, la continuità aziendale non determina automaticamente lo scioglimento della società, che deve essere dimostrato in modo specifico.

Mancanza di prove di mala gestio: Il fallimento non ha fornito prove sufficienti a dimostrare che i sindaci avessero violato i loro obblighi di vigilanza e gestione conservativa. In particolare, non è stato stabilito un nesso causale tra le presunte irregolarità gestionali e i danni subiti dalla società, rendendo insostenibili le accuse di mala gestio. Secondo il tribunale, i sindaci hanno l'obbligo di vigilare su operazioni straordinarie, ma non intervengono nella gestione operativa quotidiana della società. Il loro ruolo è quello di garantire che le operazioni siano conformi ai principi contabili, e non possono essere ritenuti responsabili per scelte di gestione che rientrano nel normale rischio imprenditoriale.

 


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