Accordi di convivenza solidale tra anziani
Pubblicato il 16/10/24 07:25 [Doc.13838]
di Consiglio Nazionale del Notariato


Autore:

Mauro Leo

Il fenomeno spontaneo delle forme di unione e di coabitazione non basate su un legame sentimentale e sessuale, ma fondate sul mutuo aiuto per fronteggiare le avversità della vita, è in forte espansione e vede tali “comunità di elezione” costantemente presenti accanto alle altre formazioni sociali riconosciute dal legislatore.
L’aggregazione avviene in prevalenza tra gruppi di persone gravate da bisogni abitativi tradizionali ed emergenti, come quella che si fonda sulla coabitazione solidale tra anziani (senior (senior cohousing) esaminata nel presente lavoro, oppure quella tra anziani e giovani (cohousing intergenerazionale), figure queste ultime che hanno avuto una prima embrionale disciplina nella Legge delega 23 marzo 2023 n. 33 e nella disciplina attuativa di cui al D.lgs. 15 marzo 2024 n. 2, nel quadro di una serie di altre misure finalizzate a delineare lo “statuto normativo” delle persone anziane (nelle definizioni contenute nel D.lgs. n. 29/2024 attuativo della L. n. 33/2023, la “persona anziana” è la persona che ha compiuto 65 anni di età). In altri Paesi il fenomeno è stato disciplinato già da molti anni, come avvenuto in Spagna, in cui il Parlamento della Catalogna ha emanato una specifica legge fin dal 1998.
A base della convivenza solidale del senior cohousing vi è una volontà reciproca di scegliere, in piena libertà, una o più persone determinate con le quali condividere l’abitazione e una parte di vita per un tempo indeterminato.
Ciò lo distingue sia dalla mera coabitazione (o co-residenza) in cui la scelta attiene al solo elemento necessario a soddisfare il bisogno di abitativo (es. tra studenti o lavoratori), sia dal servizio prestato all’interno delle strutture socio assistenziali (RSA), nelle quali la residenza delle persone anziane è finalizzata in tutto o in parte a consentire l’erogazione di prestazioni di assistenza e sostegno (rientranti nei servizi alla persona e come tali soggette ai requisiti specificatamente previsti dalla legge a tutela degli utenti).

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