Alla Corte di giustizia il delicato equilibrio tra segreto commerciale e diritto di difesa in sede di accesso agli atti.
Pubblicato il 17/10/24 08:48 [Doc.13843]
di Redazione IL CASO.it


di Mauro Barberio. Avvocato Amministrativista Fondatore presso Studio Legale Porcu e Barberio.

In un appello proposto dallo scrivente, assieme al Collega Paolo Moroni, avverso un’ordinanza del TAR Sardegna che consentiva l’accesso agli atti nei confronti di un’offerta tecnica oscurata che esponeva (veri) segreti commerciali, il Consiglio di Stato, sez. V - sul presupposto che “Il Collegio dubita quindi che la clausola di salvaguardia di quanto “altrimenti” disposto dalla legislazione nazionale, contenuta nell’art. 39 direttiva 2014/25/UE, consenta al legislatore nazionale di prevedere che l’accesso difensivo prevalga sempre sui segreti commerciali, senza che alle amministrazioni aggiudicatrici e ai giudici sia consentito di porre in essere meccanismi di bilanciamento che preservino le finalità concorrenziali alle quali sono preordinate le gare pubbliche.

Piuttosto, appare coerente con gli obiettivi della direttiva 2014/25/UE il riconoscimento di un margine di apprezzamento alle amministrazioni aggiudicatrici e ai giudici nazionali, evitando di “ingessare” il sistema con la previsione di una regola assoluta e inderogabile, sia essa la prevalenza assoluta del diritto di difesa o piuttosto il divieto assoluto di ostensione dei segreti commerciali” - ha sospeso il giudizio, con l’allegata Ordinanza 8278/2024 sollevando alla Corte di Giustizia il seguente quesito: “se l’art. 39, direttiva 2014/25/UE - da cui si desume, così come dall’art. 28 direttiva 2014/23/UE e dall’art. 21 direttiva 2014/24/UE, che il conflitto tra il diritto alla tutela giurisdizionale e il diritto alla tutela dei segreti commerciali è risolto mediante un bilanciamento che non attribuisce necessaria prevalenza al primo - osti alla disciplina nazionale contenuta nell’art. 53 comma 6, d.lgs. n. 50/2016, che dispone di esibire la documentazione contenente segreti tecnici o commerciali nel caso di accesso preordinato alla tutela giurisdizionale, senza prevedere modalità di bilanciamento che tengano conto delle esigenze di tutela dei segreti tecnici o commerciali”.

In allegato l'ordiannza

 


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