Meglio la firma PADES (per intenderci: quella apposta graficamente con lo stampo sul file) o CADES (quella che trasforma il formato del file in pdf.p7m)?
Pubblicato il 25/10/24 07:46 [Doc.13881]
di Redazione IL CASO.it
di Mattia Serpotta. Avvocato penalista del foro di Catania.
La differenza più evidente è che, solo nel secondo caso, la cancelleria che riceve l'atto ha immediata percezione che l'atto sia firmato digitalmente, anche senza aprirlo, perché il file ha un formato, e quindi una denominazione, diversa ed è in ogni caso apribile solo con un software dedicato.
Nel primo caso invece, anche quando la denominazione del file rechi la dicitura "signed", l'atto è pur sempre in formato PDF, apribile quindi con un qualsiasi lettore e c'è sempre il rischio che, per un'anomalia dei software in dotazione al funzionario, la firma, pur presente, non venga vista, non compaia cioè apposta graficamente sul file.
Questo provocherebbe la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, essendo la mancanza di firma digitale una causa di inammissibilità indicata espressamente dal legislatore (oggi, 87 bis del D. Lgs 150 del 2022).
Conviene quindi sempre firmare in CADES. Lo ribadisce anche la Cassazione.
Segnalo infatti la sentenza della Cassazione penale, sez. I, 28 giugno 2024, n. 37891.
Il Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile l'atto d'appello trasmesso a mezzo PEC, ritenendo mancante la firma digitale dell'atto.
Il ricorso proposto dal difensore viene ritenuto fondato, avendo questi dimostrato l'invio di un file di tipo "pdf.p7m".
Secondo la Cassazione, "al fine della verifica della sussistenza della firma digitale su un atto di impugnazione, non si richiedono accertamenti ulteriori nel caso in cui risulta che il "file" abbia estensione "pdf.p7m", posto che questa è, di per sé, probante dell'avvenuta firma digitale".
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