Concordato preventivo biennale, l'Agenzia risponde a nuove Faq
Pubblicato il 28/10/24 00:00 [Doc.13889]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Online sul sito delle Entrate ulteriori chiarimenti relativi all’istituto di compliance. Focus su condizioni di accesso, reddito e cause di esclusione, benefici premiali e ravvedimento

Faq

In presenza dei corretti requisiti di accesso, i contribuenti che non aderiscono al Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 potranno comunque accedere all’agevolazione per il biennio 2025-2026. È una delle precisazioni che l’Agenzia ha messo a disposizione di cittadini e professionisti sul proprio sito istituzionale, con l’obiettivo di rispondere a diversi interrogativi riguardanti l’applicazione del nuovo istituto di compliance. Tra gli altri, i temi affrontati spaziano dal reddito oggetto di concordato alle condizioni di adesione, dal meccanismo del ravvedimento alle ipotesi di esclusione. Ecco un estratto dei quesiti consultabili sia nella sezione dedicata ai contribuenti Isa, che a quella relativa ai contribuenti forfetari.

Condizioni di accesso, cause di esclusione e cessazione
Partendo dal presupposto che una delle ipotesi che impediscono l’adesione al concordato è rappresentata dall’aver dato inizio all’attività nel 2023, l’Agenzia sottolinea che, sia per i soggetti che applicano gli Isa sia per quelli in regime forfetario, il concetto di inizio attività coincide esattamente con il momento dell’apertura della partita Iva.

Altri chiarimenti riguardano le cause di cessazione previste dall’articolo 21 del decreto Cpb, in base al quale l’ipotesi si configura se il contribuente Isa modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. L’articolo prevede inoltre che tale cessazione non si verifica nel caso in cui le nuove attività rientrino nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.

Sullo stesso tema, un’altra risposta dell’Agenzia si sofferma sul caso dei contribuenti forfetari, per i quali l’articolo 32 del decreto Cpb prevede la causa di cessazione del concordato in caso di modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio. In questo caso, la causa di cessazione si applica solo se le nuove attività rientrano in gruppi di settore ai quali si applicano diversi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per questa categoria di contribuenti.

Per quanto riguarda preclusione all’accesso e motivi di decadenza dal concordato in relazione a omesse dichiarazione Irap, le Entrate specificano invece che tale omissione non rappresenta una causa di esclusione se è relativa agli anni 2021/2023. Infatti, come previsto dall’articolo 11 del Cpb, solo la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento) costituisce motivo di esclusione. Diverso il caso in cui la dichiarazione Irap, in seguito all’adesione al concordato, sia omessa per uno degli anni d’imposta 2024 o 2025. In tale evenienza, come previsto dall’articolo 22 del Cpb, è prevista la decadenza.

Benefici premiali
Tra i quesiti a cui l’Agenzia ha fornito delucidazioni, spazio anche ai vantaggi connessi all’adesione al Cpb. In particolare, alla richiesta di conferma sul fatto che l’accettazione della proposta comporti l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici, indipendentemente dal livello di affidabilità fiscale conseguito dal contribuente nei periodi oggetto di concordato, l’Amministrazione ricorda che l’accesso ai benefici premiali non è condizionato dal punteggio Isa ottenuto nel biennio interessato.

L’articolo 19 del decreto Cpb, infatti, prevede che “per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall' articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

Ravvedimento
Con uno dei quesiti pubblicati sul sito, si chiede all’Agenzia se l’opzione per il ravvedimento comporti degli obblighi di versamento ai fini Iva, in conseguenza dei maggiori imponibili soggetti a imposta sostitutiva. A questo proposito, l’Amministrazione ricorda che il ravvedimento specifico per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, è stato previsto dall’articolo 2-quater del Dl Omnibus (decreto legge n.113/2024).

In base all’articolo, questi soggetti possono adottare un regime di ravvedimento che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’Irap, relativamente a una o più annualità, dal 2018 al 2022. Pertanto, il riferimento alle sole imposte sui redditi (e alle relative addizionali) e all’imposta regionale sulle attività produttive consente di escludere che la base imponibile, sulla quale si applicano le relative imposte sostitutive, sia rilevante anche ai fini Iva.

 


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