Rinvio del tribunale di Bologna alla CGUE sulla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro
Pubblicato il 31/10/24 09:08 [Doc.13903]
di Redazione IL CASO.it
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P.Q.M.
PROPONE alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali:
1) se per il diritto dell’Unione Europea e in particolare ai sensi degli articoli 36, 37 e 46 della Direttiva 2013/32/UE e del suo Allegato I, il parametro sulla cui base debbono essere individuate le condizioni di sicurezza che sottendono alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro debba essere inderogabilmente individuato nella carenza di persecuzioni dirette in modo sistematico e generalizzato nei confronti degli appartenenti a specifici gruppi sociali e di rischi reali di danno grave come definito nell’Allegato I della Direttiva 2013/32/UE, in particolare se la presenza di forme persecutorie o di esposizione a danno grave concernenti un unico gruppo sociale di difficile identificazione - quali ad esempio le persone lgbtiqa+, le minoranze etniche o religiose, le donne esposte a violenza di genere o a tratta ecc... – escluda detta designazione;
2) se il principio del primato del diritto europeo ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea imponga di assumere che, in caso di contrasto fra le disposizioni della Direttiva 2013/32/UE in materia di presupposti dell’atto di designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro e le disposizioni nazionali, sussista sempre l’obbligo per il giudice nazionale di non applicare queste ultime, in particolare se tale dovere per il giudice di disapplicare l’atto di designazione permanga anche nel caso in cui detta designazione venga operata con disposizioni di rango primario, quale la legge ordinaria. DISPONE la sospensione del processo nelle more del giudizio sul rinvio pregiudiziale.
In allegato il testo integrale della decisione
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