Rinuncia unilaterale del credito confronti del fallimento e recupero dell'IVA
Pubblicato il 03/11/24 16:00 [Doc.13912]
di Redazione IL CASO.it


Risposta n. 203/2024  

OGGETTO: IVA – fallimento – rinuncia unilaterale al credito – emissione nota di variazione – articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972

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Tutto ciò premesso, si ritiene che la ''rinuncia unilaterale al credito'' che l'istante  intende esercitare nei confronti del ''Fallimento[BETA]'' non possa essere ''assimilata''  ad alcuna delle ipotesi elencate al comma 2 dell'articolo 26 del decreto IVA? nel caso di  rinuncia unilaterale all'incasso del credito (aspetto meramente finanziario), l'operazione  economica originaria che ha determinato l'esercizio della rivalsa dell'imposta, non viene  meno in tutto o in parte, né se ne riduce l'ammontare imponibile. In altre parole, l'incasso  del credito, cui l'istante «intende rinunciare», riguarda il profilo meramente finanziario,  non essendosi modificati i rapporti già conclusi, né essendo stata invocata alcuna clausola  contrattuale  risolutiva.  Come  già  anticipato,  la  sorte  finanziaria  del  credito  (ossia  il  mancato incasso) costituisce presupposto per la variazione dell'imponibile e dell'imposta  solo in presenza di una procedura concorsuale o di azioni esecutive rimaste infruttuose.


Giova richiamare in tal senso, la circolare del 17 aprile 2000, n. 77 - utile con  riferimento alla disciplina applicabile alle procedure aperte prima del 26 maggio 2021  - con cui è stato chiarito che, «per quanto attiene, in particolare, all'ipotesi di mancato  pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali, rimaste infruttuose,  dell'importo  fatturato,  è  da  rilevare,  in  via  generale,  che  tale  circostanza  viene  giuridicamente  ad  esistenza  allorquando  il  soddisfacimento  del  creditore  attraverso  l'esecuzione collettiva sul patrimonio dell'imprenditore viene meno, in tutto o in parte,  per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell'attivo.

 Il verificarsi di tale evento postula, quindi, in via preventiva, da un lato l'acclarata  insolvenza  dell'importo  fatturato  e  l'assoggettamento  del  debitore  a  procedura  concorsuale, dall'altro la necessaria partecipazione del creditore al concorso».
Conseguentemente, la nota di variazione potrà essere emessa - in assenza di una  specifica previsione contrattuale ovvero di un accordo sopravvenuto dei contraenti (entro  un  anno  dall'operazione  originaria)  -  solo  all'esito  finale  infruttuoso  della  procedura  concorsuale.
La soluzione prospettata non può, quindi, essere accolta.

In allegato il testo integrale della risposta


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