Locazione finanziaria a tasso variabile e aleatorietà del contratto
Pubblicato il 24/07/16 17:24 [Doc.1399]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Brescia, 18 luglio 2016. Giudice Giuseppe Magnoli.
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Nicola Vedovini del Foro di Brescia
Procedimento sommario di cognizione per rilascio immobile.
Il rapporto di locazione finanziaria non presenta carattere aleatorio, anche in caso di previsione di tasso di interesse variabile, perché agganciato ad un dato di riferimento soggetto a variazioni nel tempo. La clausola di determinazione del saggio di interesse non può infatti essere considerata atomisticamente, avulsa cioè dal rapporto contrattuale complessivo cui accede. Ragion per cui da un lato è da escludersi la necessità del contratto-quadro di cui allâart. 23 TUF, dallâaltro la sussistenza in capo alla concedente di obbligazioni ulteriori rispetto a quelle ad essa imposte dal contratto e dalla disciplina generale di cui al TUB. La pattuizione convenzionale in tal senso del tasso di interesse non può ritenersi illegittima, non ponendosi essa in contrasto con norme imperative, con lâordine pubblico o il buon costume, né essendo prevista al riguardo alcuna specifica nullità testuale. Non vi è pertanto motivo per accogliere la domanda riconvenzionale di applicazione del tasso sostitutivo di cui allâart. 117 TUB (né conseguentemente quella di rideterminazione del piano di ammortamento).
Dal legittimo esercizio del diritto potestativo, attribuito alla concedente, di determinare unilateralmente ed automaticamente la risoluzione anticipata del contratto consegue lâaccertamento dellâintervenuta risoluzione ex art. 1456 cpc del rapporto di locazione finanziaria in corso tra le parti, e, conseguentemente, del diritto della locatrice ad ottenere dalla utilizzatrice il rilascio del compendio immobiliare concesso in leasing, libero da cose e persone.
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