Piani attestati di risanamento e sopravvenienze attive. La risposta n. 222/2024 dell'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il 21/11/24 08:46 [Doc.14001]
di Redazione IL CASO.it
Risposta n. 222/2024 del 13 novembre 2024
OGGETTO: Piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942 – art. 56 del D.Lgs. n. 14 del 2019 – sopravvenienze attive – art. 88, co. 4–ter, del TUIR – applicabilità – condizioni
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"Ciò stante, considerato che l'istituto disciplinato dall'articolo 56 persegue la stessa finalità di quello regolato dall'articolo 67, terzo comma, lettera d), si ritiene che laddove il contribuente pubblichi nel registro delle imprese il piano attestato di risanamento regolamentato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, le sopravvenienze attive derivanti dall'attuazione del piano stesso possano beneficiare dell'agevolazione di cui al più volte citato comma 4ter dell'articolo 88 del TUIR."
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