Piani attestati di risanamento e sopravvenienze attive. La risposta n. 222/2024 dell'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il 21/11/24 08:46 [Doc.14001]
di Redazione IL CASO.it


Risposta n. 222/2024 del 13 novembre 2024


OGGETTO: Piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del  1942 – art. 56 del D.Lgs. n. 14 del 2019 – sopravvenienze attive – art. 88,  co. 4–ter, del TUIR – applicabilità – condizioni   

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"Ciò stante, considerato che l'istituto disciplinato dall'articolo 56 persegue la stessa  finalità di quello regolato dall'articolo 67, terzo comma, lettera d), si ritiene che laddove  il  contribuente  pubblichi  nel  registro  delle  imprese  il  piano  attestato  di  risanamento  regolamentato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, le sopravvenienze attive  derivanti dall'attuazione del piano stesso possano beneficiare dell'agevolazione di cui al  più volte citato comma 4­ter dell'articolo 88 del TUIR."


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