ODCEC Roma - Vademecum gestori della crisi aggiornato al 29.10.2024
Pubblicato il 25/11/24 06:37 [Doc.14020]
di Redazione IL CASO.it


•entro 2 giorni dal conferimento dell’incarico trasmette a mezzo Pec: 1) all’OCC la dichiarazione di accettazione e indipendenza; 2) all’Agente della Riscossione, agli Uffici Fiscali ed agli Enti Locali richiesta di attestazione del debito tributario accertato e degli eventuali accertamenti pendenti;
•contatta via email/pec/telefono il debitore (ed i suoi consulenti) comunicando l’avvio della Procedura e concordando la data per il primo incontro informativo per la consegna della documentazione che la legge richiede a pena di inammissibilità e/o improcedibilità e necessaria per svolgimento dell’incarico;
•visiona il fascicolo telematico presente sulla piattaforma di Fallco dell’OCC;
•verifica la presenza dei requisiti iniziali per l’accesso alla Procedura: i) residenza consumatore o sede legale/effettiva impresa/professionista nella città di Roma; ii) requisiti impresa minore; iii) no ricorso 5 anni precedenti a Procedure di Sovraindebitamento; iv) no beneficiario esdebitazione per altre 2 volte;
•richiede l’accesso alle banche dati di cui all’art. 65 comma 4 bis CC.II.;
•convoca il debitore, con il legale e l’advisor se presenti, al quale chiede, verbalizzando l’audizione:
a) composizione del nucleo familiare, conviventi e non, e stato civile;
b) reddito netto percepito nell’ultimo anno (anche in caso di reddito di cittadinanza);
c) quantum e tempistica di liquidazione del fondo di trattamento fine rapporto/fondo pensione;
d) soggetti presenti nel nucleo familiare che percepiscono redditi e relativo quantum;
e) cause del sovraindebitamento;
f) nominativi e riferimenti (importi, email, pec) creditori e debitori;
g) elenco e descrizione dei beni mobili e immobili registrati di proprietà;
h) elenco e descrizione dei beni mobili di valore e pregio presenti nella residenza/sede legale;
i) fideiussioni/garanzie ricevute e rilasciate;
j) azioni recupero crediti promosse dai creditori;
k) donazioni a terzi o cessione di beni mobili e immobili negli ultimi 5 anni;
l) spese mensili sostenute dal nucleo familiari con relativa documentazione giustificativa;
m) garanti o finanziatori che apporteranno risorse alla Procedura (riferimenti e garanzie).
•chiede al debitore la consegna in sede di audizione di:
a) documento di identità e codice fiscale del debitore persona fisica e/o del legale rappresentante;
b) certificato di residenza storico, stato di famiglia e matrimonio (per verifica regime patrimoniale);
c) certificato regolarità fiscale (DURF) e carichi pendenti Agenzia delle Entrate Riscossione;
d) certificato pendenza cause civili e pendenza procedure esecutive immobiliari o mobiliari;
e) casellario giudiziale civile e penale;
f) modello ISEE;
g) contratti in essere (locazioni, polizze assicurative, utenze, etc);
h) finanziamenti in essere e estinti (contratti, mutui, piani ammortamento, cessione quinto, etc);
i) documentazione spese familiari: locazioni, condominiali, utenze, rette scolastiche, spese mediche;
j) estratti conti correnti/libretti postali o bancari, deposito titoli, polizze vita/assicurative ultimi 5 anni;
k) atti di precetto, pignoramento e decreti ingiuntivi;
l) buste paga ultimi 6 mesi;
m) dichiarazioni dei redditi/CU ultimi 3 anni o dichiarazione delle ragioni per l’omessa presentazione;
n) visure: catastali e ipotecarie, camerale storica e attuale, pra storica e attuale;
o) perizie o valutazioni commerciali del valore di mercato degli immobili;
p) scritture contabili e fiscali obbligatorie ultimi 3 anni.
•ricorda al debitore quanto previsto dall'art. 18 del regolamento in tema di acconti da corrispondere all'OCC: 10% dei compensi (determinati dal Referente sulla base dei dati indicati dal debitore) entro 30 giorni dalla data di avvio della Procedura ed ulteriore 20% dei compensi (determinati sulla base del preventivo finale accettato dal debitore) entro 15 giorni dalla data di rilascio della Relazione da parte dei Gestori, tenuto conto che la sommatoria degli acconti (€. 1.000 iniziale, 10% entro 30 giorni dall'avvio ed ulteriore acconto del 20%) non può superare il 50% del compenso finale pattuito;
•circolarizza a creditori e debitori la richiesta di precisazione di crediti e debiti;
•esegue le visure con l’ausilio delle credenziali Spid del debitore o con rilascio di delega:
a) cassetto fiscale: estratti ruoli, carichi pendenti, dichiarazioni, atti, etc;
b) cassetto previdenziale inps e inail: debiti e carichi pendenti, atti, etc;
c) conservatoria dei RR.II.: visura catastale attuale e storica, ispezione ipotecaria;
d) registro imprese: visura camerale storica, protesti, presenza di partecipazioni;
e) pubblico registro automobilistico: visura storica e attuale;
f) Tribunale: cause in corso/estinte, protesti, procedure esecutive/sovraindebitamento, esdebitazioni, etc;
g) Comune: carichi pendenti, residenza, stato di famiglia e matrimonio;
h) crif, Banca d’Italia per centrale rischi e allarme (sito https://www.modulorichiesta.crif.com/).
•verifica se i soggetti finanziatori hanno o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore sovraindebitato alla data di erogazione e per ogni finanziamento concesso (anche quelli estinti);
•entro 30 giorni invia al Referente una prima relazione sulla Procedura evidenziando eventuali criticità;
•entro 60 giorni comunica al Referente se la Procedura può essere utilmente, o meno, proseguita;
•sollecita il debitore alla consegna della documentazione/chiarimenti richiesti ricordando quanto disposto dall’art. 7 del regolamento che prevede, come termine di consegna della documentazione 15 giorni dalla richiesta e la facoltà per l’OCC di risolvere di diritto il contratto, in caso di mancata consegna;
•predispone la relazione attestativa/particolareggiata non oltre 6 mesi dall’accettazione dell’incarico o comunica al Referente le motivazioni per il mancato rispetto del termine;
•comunica al Referente importi dell’attivo, del passivo e delle somme che verranno destinate ai creditori.
Il Referente, sulla base delle attività, passività e somme destinate a favore dei creditori: a) determina il quantum del compenso e lo trasmette al debitore per sua accettazione; b) trasmette l’atto di accettazione del compenso del debitore ai Gestori per l’inserimento del debito vs OCC nella relazione •deposita in Tribunale il ricorso/domanda di accesso alla Procedura a firma del debitore e la relazione attestativa/particolareggiata (che ha recepito il compenso rideterminato dal Referente spettante all’OCC);
•comunica al Referente l’avvenuto deposito in Tribunale del ricorso/domanda del debitore e della relazione attestativa/particolareggiata del Gestore al fine di consentire alla Segreteria di richiedere il secondo acconto dovuto all’OCC;
•deposita nel fascicolo del gestionale il ricorso/domanda del debitore, la relazione attestativa/particolareggiata del Gestore e tutta la documentazione acquisita;
•in caso di rigetto o rinuncia del Procedimento, contatta telefonicamente e a mezzo email il debitore ed il legale/advisor, sensibilizzandoli ad eseguire il versamento del compenso dovuto all’OCC (pari al 50% di quanto preventivato). In caso di mancato riscontro del debitore, comunica al Referente, in caso di positiva solvibilità del debitore, parere favorevole all’attivazione del recupero del credito a mezzo legale (in tal caso le spese legali e i relativi oneri saranno a carico dell’OCC e del Gestore con le medesime percentuali di ripartizione dei compensi).

Il Referente dell’OCC
Dott. Marco Carbone  


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