E' valida la delibera di una società mista che prevede che l'aumento di capitale inoptato dai soci possa essere offerto a terzi senza l'avvio di una procedura di evidenza pubblica?
Pubblicato il 27/11/24 08:44 [Doc.14027]
di Redazione IL CASO.it


TRIBUNALE DI NAPOLI, 4 luglio 2024 n.6779 – Pres. dr.ssa Di Martino – Est. dr.ssa Grimaldi.

Segnalazione e massima dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli

Tribunale delle Imprese – società mista - delibera di modifica dello statuto - aumento di capitale inoptato offerto a terzi -  invalidità – procedura evidenza pubblica – divieto di trasferimento inter vivos - diritto particolare al mantenimento dell’originario assetto sociale  - esclusione

E’ valida la delibera che modifica lo statuto di una società mista consentendo che l’aumento di capitale, eventualmente inoptato dai soci, possa essere offerto a terzi:

- perché in generale la determinazione dell’ente pubblico di dismettere la propria quota sociale costituisce “scelta a valle” del modello societario, per cui non è soggetta alle norme sull'evidenza pubblica e nemmeno a quelle sulla contabilità generale dello Stato, risolvendosi in un'operazione che l'ente pubblico pone in essere con modalità privatistiche, dovendosi soltanto attenere ai generali principi di trasparenza e non discriminazione (Cons. Stato, Sez. V, 12 dicembre 2018 n. 7030) così come previsto dall’art. 10 del D. Lgs. n. 175/2016;

- perché la clausola statutaria che esclude la trasferibilità delle quote a terzi per atto tra vivi, oltre che la possibilità di iscrivere diritti parziali di godimento o di garanzia a favore di terzi, non dà vita ad diritto particolare dei soci alla conservazione dell’assetto societario originario, modificabile solo con il consenso di tutti i soci, atteso che l’art. 2468, comma 3, c.c.  fa riferimento unicamente a diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili, e che inoltre detta clausola si limita semplicemente a porre una deroga alla libera trasferibilità delle quote sancita in generale dall’art. 2469, 1° comma, c.c.

 


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