Accollo IVA in liquidazione giudiziale e rimborso
Pubblicato il 02/12/24 08:31 [Doc.14054]
di Alberto Valcarenghi, Dottore commercialista


Risposta n. 235/2024 

OGGETTO: IVA – accollo – accollante in liquidazione giudiziale – rimborso IVA  relativa al credito insoluto ex articolo 30–ter del d.P.R. n. 633 del 1972

omissis

Con la stipula dell'atto di accollo con liberazione del debitore originario, dunque,  al pari di quanto accade per l'assuntore, si determina la nascita di un nuovo rapporto  obbligatorio per mutamento del soggetto obbligato.  

Pertanto, nell'assunto, non verificabile, che l'atto di accollo di cui si discute  abbia liberato l'originario debitore, l'istante potrà recuperare l'imposta relativa al credito  rimasto insoluto tramite richiesta di rimborso ex articolo 30ter del decreto IVA, entro  il termine di due anni dal giorno in cui si verificherà il presupposto per la restituzione,  ossia dalla data in cui sarà definitivo il piano di riparto dell'attivo della liquidazione  giudiziale dell'accollante ovvero, in assenza di un piano, dalla data di chiusura della  suddetta procedura. Affinché sia rispettata la neutralità dell'IVA ed il rimborso non  integri la fattispecie di arricchimento senza causa, infatti, durante la fase istruttoria che  segue la richiesta di rimborso, l'istante dovrà fornire prova all'Ufficio competente di non  aver recuperato l'IVA nell'ambito della liquidazione giudiziale, prova che potrà essere  resa solo a conclusione della procedura medesima.

 


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