
La Corte di giustizia precisa le regole relative all'indipendenza di un'autorità nazionale di risoluzione e ai ricorsi avverso le sue decisioni nei confronti di enti finanziari in dissesto
Pubblicato il 13/12/24 08:33 [Doc.14081]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE
Sentenza della Corte nella causa C-118/23 | Getin Holding e a.
La Corte di giustizia precisa le regole relative all'indipendenza di un'autorità nazionale di risoluzione e ai ricorsi avverso le sue decisioni nei confronti di enti finanziari in dissesto Nel dicembre 2021 la Commissione di vigilanza finanziaria in Polonia ha nominato un amministratore temporaneo presso la Getin Noble Bank al fine di migliorare la situazione di tale banca. Tale funzione è stata affidata al Fondo di garanzia bancaria polacco (FGB). Secondo la normativa nazionale, il FGB è incaricato principalmente di svolgere funzioni di garanzia dei depositi bancari e di risoluzione.
Nel settembre 2022, a fronte del rischio di insolvenza della Getin Noble Bank, il FGB, in quanto autorità di risoluzione, ha deciso di adottare una misura di gestione della crisi volta essenzialmente a sottoporre tale banca a una procedura di risoluzione. Il consiglio di vigilanza della Getin Noble Bank ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al tribunale amministrativo polacco competente. La legittimità di tale decisione è contestata anche da altri soggetti, in particolare da alcuni azionisti della banca, da detentori di obbligazioni emesse da quest'ultima nonché da taluni soggetti privati che avevano concluso con essa contratti di mutuo la cui validità era contestata a causa della presenza di clausole potenzialmente abusive. In totale, sono stati proposti più di 8 000 ricorsi, il che corrisponderebbe al numero medio di ricorsi che pervengono a tale giudice in un periodo di due anni.
Nell'ambito di tale contenzioso, il tribunale amministrativo si è rivolto alla Corte di giustizia esprimendo dubbi di due ordini, l'uno procedurale e l'altro sostanziale.
In primo luogo, esso indica che una disposizione procedurale lo obbliga a riunire tutti i ricorsi ai fini di un esame e di una decisione congiunti. Pertanto, sarebbe eccessivamente difficile, se non impossibile, pronunciare una sentenza entro un termine ragionevole. In tale contesto, esso si chiede se la facoltà per tutte le persone interessate dalla decisione controversa di adire il giudice amministrativo sia indispensabile per tutelare i diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione.
Interrogata al riguardo, la Corte osserva che una decisione di adottare una misura di gestione della crisi nei confronti di una banca può incidere su un numero considerevole di persone e, quindi, generare numerosi ricorsi. La loro riunione rischia di ledere il diritto a che la propria causa sia esaminata entro un termine ragionevole.
Spetta al giudice nazionale, se necessario, disapplicare le disposizioni che gli vietino di separare i ricorsi di cui trattasi. Inoltre, esso deve essere in grado di adottare le misure che gli consentano di dirimere la controversia entro un termine ragionevole, evitando al contempo il rischio di sentenze incompatibili pronunciate da giudici diversi.
La Corte ricorda altresì che il diritto dell'Unione conferisce a tutte le persone interessate dalla decisione di cui trattasi il diritto di contestarla in sede giurisdizionale. Esse non possono essere private del diritto di far valere i propri motivi a sostegno del loro ricorso in un dibattito in contraddittorio. L'esame nel merito del solo ricorso proposto dal consiglio di vigilanza della banca e il fatto che una sentenza che statuisce su tale ricorso produrrà Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! effetti nei confronti di tutti non consentono di ritenere che sia garantito il diritto di qualsiasi altra persona a un ricorso effettivo.
In secondo luogo, per quanto riguarda l'adozione della decisione controversa, il giudice nazionale chiede quali siano i requisiti relativi all'indipendenza dell'autorità di risoluzione qualora essa abbia esercitato anche la funzione di amministratore temporaneo della banca interessata e sia inoltre incaricata della funzione di garanzia dei depositi bancari.
La Corte osserva che, in caso di esercizio di più funzioni da parte di un'autorità nazionale di risoluzione, il diritto dell'Unione prevede che, quando essa esercita la missione di risoluzione, l'adozione di decisioni di tale autorità deve essere tutelata contro qualsiasi influenza interna estranea a tale missione. Rispetto alle altre sue funzioni, il diritto dell'Unione impone di adottare disposizioni strutturali per garantire l'indipendenza operativa dell'autorità di risoluzione ed evitare conflitti di interesse.
In assenza di regole interne scritte volte a garantire tale indipendenza, il rispetto di tale requisito può risultare da misure organizzative e di altro tipo, sufficienti a tal fine. Peraltro, la mancata pubblicazione di tali regole non comporta automaticamente l'invalidità della decisione di risoluzione. Tuttavia, spetta all'autorità di risoluzione dimostrare che tali regole siano state rispettate, di modo che la sua decisione è stata adottata esclusivamente al fine di conseguire gli obiettivi della risoluzione.
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