L'iscrizione ipotecaria effettuata a garanzia di un credito, non strumentale al procedimento di mediazione con il quale si definisce la situazione debitoria, non è esente dalle imposte ipo-catastali perché successiva al procedimento. La mediazione è considerata conclusa con la stesura del verbale che recepisce l’intesa raggiunta, ricorda l’Agenzia con la risposta n. 3/2025,
Il contribuente destinatario del chiarimento delle Entrate ha sottoscritto un accordo di mediazione, recepito con verbale, con il quale viene riconosciuto un debito in denaro nei suoi confronti da parte di alcuni debitori di suo padre. L’accordo definisce anche le modalità di pagamento della somma considerato che, al momento della sottoscrizione della mediazione, i debitori non hanno disponibilità finanziaria sufficiente a estinguere il debito. Tra l’altro, quest’ultimi, si impegnano, nel caso di vendita di un determinato immobile, a versare l’importo dovuto contestualmente alla cessione del fabbricato.
Il contribuente, vista l’impossibilità di riscuotere prontamente la somma, intende iscrivere un'ipoteca giudiziale a garanzia del proprio credito su un immobile di proprietà dei debitori, utilizzando il titolo rappresentato dal verbale di accordo, secondo quanto previsto all'articolo 12 del Dlgs n. 28/2010. Per il richiedente, infatti, il verbale di mediazione costituisce titolo idoneo all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, senza necessità di verifica del contenuto dell'accordo.
Detto ciò, l’interessato chiede se l’iscrizione ipotecaria, basata sul verbale di mediazione usufruisca, come tutti gli atti della mediazione, delle agevolazioni previste dall'articolo 17, comma 1, del Dlgs n. 28/2010, secondo cui, tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da ogni imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il contribuente sostiene di sì perché atto derivante dall’accordo. Negativo, invece, il parere dell’Amministrazione finanziaria, che ritiene l’iscrizione non esente dalle imposte ipo-catastali in quanto atto concluso successivamente all’accordo e, quindi, non parte integrante della mediazione.
Il Dlgs n. 28/2010 richiamato nell’interpello, attuativo dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69/2009, ha introdotto disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
La risposta, prima di risolvere il fatto specifico, delinea gli aspetti fondamentali dell’istituto oggetto dell’interpello distinguendo la “mediazione” dalla “conciliazione”. In particolare, precisa che in base all'articolo 1, lettera a), del Dlgs n. 28/2010 per “mediazione” si intende l'attività, comunque denominata, “svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”, mentre la “conciliazione” rappresenta la “composizione” della controversia in seguito allo svolgimento della mediazione.
Per quanto riguarda la “mediazione”, il terzo, ossia il “mediatore”, propone come risolvere la lite, (persona fisica o collegio di persone fisiche), ma non rilascia giudizi o decisioni vincolanti per le parti. La procedura si attiva tramite domanda, dura al massimo tre mesi ed è prorogabile per altri tre mesi con richiesta presentata prima della sua scadenza.
La procedura è considerata terminata una volta che, raggiunto l’intesa tra le parti, il mediatore redige il processo verbale, al quale viene allegato il testo dell'accordo.
In mancanza di un accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione che può essere accettata o rifiutata dalle parti entro i successivi sette giorni, trascorsi i quali è considerata respinta.
A mettere fine a entrambe le procedure, in sintesi, è il verbale conclusivo dell'iter conciliativo che deve essere sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura e dal mediatore.
L’Agenzia evidenzia che l’accordo, a determinate condizioni, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In tal caso gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi, l'accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte e dopo i dovuti controlli di regolarità, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Terminata la cornice normativa, la risposta sposta l’attenzione sulla disciplina agevolativa richiamata dall’interessato. Nello specifico, l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 28, stabilisce che “Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura” e inoltre, che “Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente”. L’Agenzia osserva che, stante la generalità dei tributi considerati dalla norma, l’agevolazione possa trovare applicazione anche per le imposte ipotecaria e catastale, indipendentemente dal valore dei trasferimenti oggetto dell'accordo.
L’interpretazione estensiva della norma da parte dell’Amministrazione finanziaria trova conferma anche nell’orientamento della Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 11617/2020 riconosce il regime fiscale agevolato applicabile, in sostanza, a tutti i documenti e provvedimenti che compongono la mediazione, ma limitatamente agli atti concernenti il procedimento stesso, in quanto, trattandosi di disposizione agevolativa è di stretta interpretazione e insuscettibile di applicazione analogica.
L’esenzione, in sostanza è indissolubilmente connessa alla mediazione, la cui procedura termina con il verbale che recepisce l’accordo tra le parti. Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che l’iscrizione ipotecaria che il contribuente intende effettuare a garanzia del suo credito, non rientri nell’ambito applicativo dell’agevolazione prevista dall’articolo 17, comma 1, richiamato dal contribuente. L’iscrizione, infatti, conclude la risposta “non appare posta in essere in dipendenza o al fine dello svolgimento dell'attività procedimentale, o comunque strumentale rispetto al procedimento di mediazione, in quanto attiene ad una fase successiva alla chiusura del procedimento, ovvero quella dell'esecuzione dell'accordo di mediazione”.