Risarcimento del danno causato da un'intesa: una normativa nazionale che impedisce un'azione di recupero collettiva può violare il diritto dell'Unione
Pubblicato il 29/01/25 09:01 [Doc.14169]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Sentenza della Corte nella causa C-253/23 | ASG 2
È quanto avviene quando il diritto nazionale non prevede nessun’altra azione collettiva che raggruppi le pretese individuali dei soggetti danneggiati da un’intesa e l’esercizio di un’azione individuale per il risarcimento del danno si rivela impossibile o eccessivamente difficile Il diritto dell’Unione consente a chiunque di chiedere il risarcimento del danno causatogli da una violazione del diritto della concorrenza. Spetta a ciascuno Stato membro stabilire le modalità di esercizio di tale diritto, nel rispetto, segnatamente, del principio di effettività. Vietare un’azione di recupero collettiva, intentata da un prestatore di servizi legali sulla base dei diritti al risarcimento che gli sono stati ceduti da un gran numero di soggetti danneggiati, può compromettere l’effettività del diritto dell’Unione. Cosi è quando il diritto nazionale non prevede nessun’altra azione collettiva che raggruppi le pretese individuali e l’esercizio di un’azione individuale diretta a far valere tale diritto al risarcimento si rivela impossibile o eccessivamente difficile.
Trentadue segherie stabilite in Germania, in Belgio e in Lussemburgo sostengono di aver subito un danno a causa di un’intesa con la quale il Land Renania settentrionale-Vestfalia (Germania) avrebbe applicato, quantomeno nel periodo compreso tra il 28 giugno 2005 e il 30 giugno 2019, prezzi eccessivi per la vendita a tali segherie di legname tondo proveniente da tale Land.
Ciascuna delle segherie di cui trattasi ha ceduto il proprio diritto al risarcimento del danno alla società ASG 2. In quanto «prestatore di servizi legali», ai sensi della legge tedesca, tale società ha intentato contro tale Land, dinanzi al giudice tedesco, un’azione collettiva per il risarcimento del danno. Essa agisce in nome proprio e a proprie spese, ma per conto delle segherie, a fronte di onorari in caso di successo.
Il Land contesta la legittimazione ad agire della ASG 2. Esso sostiene che la legislazione tedesca, come interpretata da taluni giudici nazionali 1 , non consente a tale prestatore di intentare un’azione di recupero collettiva nel contesto di una violazione del diritto della concorrenza.
Secondo il giudice tedesco l’azione di recupero collettiva costituirebbe, in Germania, l’unico meccanismo procedurale che consenta l’effettiva attuazione del diritto al risarcimento nelle cause in materia di intese. Di conseguenza, tale giudice chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione 2 osti all’interpretazione di una normativa nazionale che impedisce ai soggetti danneggiati dall’intesa di ricorrere a tale tipo di azione.
La Corte ricorda che il diritto dell’Unione conferisce a tutti i soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza il diritto di chiedere il pieno risarcimento del danno. Un’azione per il risarcimento del danno può essere proposta sia direttamente dalla persona che beneficia di tale diritto, sia da un terzo al quale tale diritto è stato ceduto.
Tuttavia, il diritto dell’Unione non definisce le modalità di esercizio del diritto al risarcimento del danno causato da Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! una violazione del diritto della concorrenza. Pertanto, spetta a ciascuno Stato membro stabilirle, nel rispetto, segnatamente, del principio di effettività.
Nella specie, il giudice tedesco è tenuto a verificare se l’interpretazione del diritto nazionale che vieti il risarcimento dei danni causati da un’intesa attraverso l’azione collettiva di cui trattasi soddisfa il requisito di effettività. Se dovesse concludere nel senso che i) il diritto tedesco non offre alcun altro mezzo di ricorso collettivo che consenta di garantire l’effettiva attuazione di tale diritto al risarcimento e ii) che un’azione individuale rende il suo esercizio impossibile o eccessivamente difficile e pregiudica una tutela giurisdizionale effettiva, il giudice tedesco dovrebbe constatare una violazione del diritto dell’Unione.
In una tale ipotesi, esso dovrebbe tentare di interpretare le disposizioni nazionali in modo conforme al diritto dell’Unione. Se un’interpretazione conforme si rivelasse impossibile, il giudice tedesco dovrebbe disapplicare le disposizioni nazionali che vietano l’azione di recupero collettiva delle pretese risarcitorie individuali di cui trattasi. 


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