A proposito di Cassazione n. 29794/24: criteri di determinazione del TEG e confronto con tasso soglia del periodo
Pubblicato il 31/01/25 08:42 [Doc.14173]
di Redazione IL CASO.it


di Antonello Caria. Consulente Tecnico di Parte CTP - Diritto BancarioEducatore Finanziario

Corte di Cassazione 29794: confermati i problemi di logica generati dalla decisione delle Sezioni Unite 19597/2020. - Segnalo questa sentenza pubblicata da "ilCaso.it" nella quale viene esposto un ragionamento che dimostra quanto sia insensata la decisione delle Sezioni Unite 19597/2020.


La Corte afferma giustamente che il raffronto tra il TEG e il tasso soglia deve essere effettuato “in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM”.


Non solo, si sottolinea anche che “per confrontare il TEG applicato dalla singola banca con il tasso soglia del periodo, deve essere utilizzata la stessa formula seguita dal Ministero del Tesoro/Banca d’Italia per rilevare trimestralmente il TEGM applicato dalle banche, e quindi individuare il tasso soglia. Tale deve essere la formula che conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia”.


Il ragionamento (corretto) è questo: la formula individua il tasso medio (TEGM) TRIMESTRALE, dal quale si ricava un tasso soglia che varia ogni trimestre, in base alla categoria di operazione = omogeneità.


Prendiamo allora un classico contratto di mutuo, in cui, troveremo sempre "LA PATTUIZIONE" di due specifiche ipotesi:
 a) nel caso di regolare ammortamento;
 b) nel caso di pagamento irregolare.


A questo punto, la domanda sorge spontanea:
perché mai, per la prima ipotesi, la verifica del TEG dovrebbe essere svolta confrontandolo con un tasso soglia calcolato sui tassi medi trimestrali della categoria mutui, mentre per la seconda ipotesi, la verifica dovrebbe essere eseguita con un TASSO SOGLIA non ottenuto da un TEGM ma da con un TASSO INVENTATO DALLA GIURISPRUDENZA il quale è stato generato dall'aggiunta di un "tasso statistico", NON MEDIO, rilevato nel 2002, NON TRIMESTRALMENTE, riferito alla categoria “conti correnti girati a sofferenza” e non ai MUTUI?

Leggi la decisione: https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/32575

 


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