
Sul ricorso di un'associazione professionale di procuratori rumeni contro la decisione della Commissione che abroga la decisione che istituisce il meccanismo di cooperazione e verifica
Pubblicato il 04/02/25 08:03 [Doc.14186]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE
Ordinanza del Tribunale nella causa T-1126/23 | Asocia?ia Ini?iativa pentru Justi?ie/Commissione
Stato di diritto: il ricorso di un’associazione professionale di procuratori rumeni contro la decisione della Commissione che abroga la decisione che istituisce il meccanismo di cooperazione e verifica è respinto in quanto irricevibile
Mediante questa ordinanza di irricevibilità, il Tribunale prende posizione, in particolare, sulla questione inedita del rapporto tra il principio dell'effetto diretto e il requisito di ricevibilità secondo il quale la decisione che sia oggetto di un ricorso di annullamento, proposto ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, deve incidere direttamente sulla persona fisica o giuridica che la impugna La presente causa si inserisce nel contesto di una riforma di ampia portata in materia di giustizia e di lotta alla corruzione in Romania, che è stata oggetto di un monitoraggio a livello dell'Unione europea a partire dal 2007 in forza del meccanismo di cooperazione e verifica (MCV). Tale meccanismo, istituito dalla decisione 2006/9281 , mirava a monitorare le riforme intraprese dalla Romania per soddisfare i parametri di riferimento definiti nell’allegato di tale decisione (in prosieguo: i «parametri di riferimento»). Tali parametri erano stati fissati al fine di completare l’adesione di tale Stato all’Unione, ponendo rimedio alle carenze individuate dalla Commissione europea prima dell’adesione. Il 15 settembre 2023, ritenendo che la Romania avesse soddisfatto detti parametri, la Commissione ha adottato la decisione 2023/17862 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), che abroga la decisione 2006/928, ponendo così fine al MCV.
L'Asocia?ia Ini?iativa pentru Justi?ie, un’associazione professionale di procuratori rumeni intesa a garantire il rispetto del valore dello Stato di diritto in Romania, ha contestato tale decisione di abrogazione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, affermando che l’abolizione del MCV avrebbe inciso direttamente sui suoi membri, in quanto, in assenza di tale meccanismo, essi sarebbero stati maggiormente esposti ad azioni disciplinari illegittime. La Commissione ha opposto un'eccezione di irricevibilità, ritenendo che la decisione non riguardasse direttamente né l'associazione ricorrente né i suoi membri.
Nella sua ordinanza, il Tribunale respinge il ricorso di annullamento in quanto irricevibile, poiché l'associazione ricorrente non è legittimata ad agire né in nome proprio né in nome dei procuratori dei quali essa difende gli interessi.
Nell'ambito dell'analisi della questione se la decisione impugnata produca direttamente effetti giuridici sulla situazione dei procuratori membri dell'associazione ricorrente, il Tribunale rileva anzitutto che, in quanto tale decisione ha abrogato la decisione 2006/928, occorre esaminarla alla luce dell'oggetto, del contenuto e del contesto giuridico e fattuale in cui quest'ultima decisione è stata adottata. Ne consegue che la decisione impugnata è idonea a produrre direttamente effetti giuridici sulla situazione dei procuratori rumeni solo qualora la decisione 2006/928 fosse stata essa stessa idonea a produrre tali effetti.
Orbene, così non è. Infatti, dalla decisione 2006/928 risulta che i suoi effetti erano circoscritti alle relazioni tra Direzione della Comunicazione Unità Stampa e informazione curia.europa.eu Restate in contatto! l'Unione e la Romania, e che tale decisione non riguardava, direttamente o indirettamente, i singoli, compresi i procuratori. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, detta decisione non ha conferito alcun diritto ai suoi membri, cosicché non si può ritenere che essa produca direttamente effetti sulla loro situazione giuridica.
La circostanza che la Corte abbia riconosciuto l'effetto diretto dei parametri di riferimento3 non può implicare, di per sé, che tali parametri comportassero necessariamente diritti corrispondenti per i procuratori, di cui questi ultimi potrebbero avvalersi dinanzi al giudice nazionale. A sostegno di tale considerazione, il Tribunale osserva che la Corte ha inteso l'effetto diretto dei parametri di riferimento, non già attraverso i diritti e/o gli obblighi generati nei confronti dei singoli4 , bensì nella prospettiva secondo la quale il principio dell'effetto diretto comprende anche l'obbligo per i giudici nazionali di disapplicare qualsiasi normativa o giurisprudenza nazionale contraria al diritto dell'Unione.
Il Tribunale precisa che, in ogni caso, l'effetto diretto dei parametri di riferimento non può implicare che i singoli possano contestare la soppressione di tali parametri, senza dimostrare che tale soppressione comporti, di per sé, un pregiudizio diretto e individuale alla loro posizione giuridica, dimostrazione che manca nel caso di specie.
Il Tribunale conclude che la decisione 2006/928 non incideva direttamente sulla ricorrente e, di conseguenza, neppure sulla decisione impugnata, cosicché essa non può essere legittimata ad agire. Ciò premesso, esso ricorda che, nonostante l'abrogazione della decisione 2006/928 che istituisce il MCV, i procuratori sottoposti a procedimenti disciplinari possono sempre avvalersi della tutela giurisdizionale ad essi conferita dal diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 19 TUE.
Il Tribunale ricorda, infine, che l'interpretazione dei requisiti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento alla luce del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva non deve risolversi in una disapplicazione dei requisiti espressamente previsti dai Trattati.
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