Quando la continuità aziendale è configurabile anche in assenza di dipendenti
Pubblicato il 19/02/25 00:00 [Doc.14234]
di Redazione IL CASO.it


Concordato preventivo – Continuità indiretta – Cram down

“In tema di concordato preventivo con continuità aziendale indiretta, è ammissibile l’applicazione del cram down fiscale ex art. 88 CCII anche in assenza dell’approvazione dell’amministrazione finanziaria, purché il trattamento offerto ai creditori pubblici sia conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. La continuità aziendale indiretta è configurabile anche in assenza di dipendenti, quando il piano preveda la prosecuzione dell’attività aziendale mediante la cessione del ramo d’azienda a un terzo, secondo il principio della massimizzazione del valore per i creditori.”


Il Tribunale di Pavia ha omologato il concordato preventivo in continuità aziendale indiretta di società in liquidazione nonostante l’opposizione dell'Agenzia delle Entrate.

La proposta prevedeva l’affitto di un ramo d’azienda con successiva vendita dell’azienda e di altri beni aziendali (magazzino e impianti), con l’obiettivo di garantire una soddisfazione maggiore per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il Tribunale ha applicato il cram down fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII, stabilendo che l’adesione dell’amministrazione finanziaria non fosse necessaria per l’approvazione del concordato, poiché il trattamento proposto ai creditori pubblici risultava più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

L’opposizione dell’Agenzia delle Entrate si basava sulla presunta natura liquidatoria del concordato e sulla mancata tutela dei posti di lavoro. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la continuità aziendale indiretta fosse comunque configurabile, nonostante l’assenza di dipendenti, e ha confermato che la procedura garantisse la massima valorizzazione dell’attivo.

Il Tribunale ha inoltre stabilito che il piano prevedesse la corretta distribuzione del valore liquidatorio tra i creditori, rispettando le priorità stabilite dalla legge e garantendo un trattamento più favorevole alle classi dissenzienti rispetto a quelle di grado inferiore.


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