
Cosa deve fare l'avvocato in caso di ricezione di una terza PEC con esito negativo?
Pubblicato il 20/02/25 08:32 [Doc.14235]
di Gianluca Cascella. Avvocato, Professore presso Universitas Mercatorum
Con la recente decisione n. 4034/2025 la S.C. ha delineato un quadro chiaro delle condotte che l'avvocato deve adottare in caso di ricezione di una terza PEC con esito negativo, onde tutelare adeguatamente gli interessi del proprio cliente.
Si afferma infatti che la terza PEC, contenente messaggi di anomalia o errori imprevisti, non è di per sé sufficiente a generare una consapevolezza legale circa un errore fatale bloccante, essendo necessaria una quarta PEC che formalizzi l'esito del deposito come accettato o rifiutato.
Tuttavia, la ricezione della terza PEC con segnalazione di problematiche impone all'avvocato un preciso dovere di diligenza professionale, non potendo rimanere inerte confidando passivamente nell'esito positivo del deposito telematico. Al contrario, deve attivarsi immediatamente in due direzioni: da un lato monitorare con particolare attenzione e diligenza l'esito definitivo del deposito telematico, dall'altro valutare tempestivamente la presentazione di un'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., rispettando il principio della durata ragionevole del processo.
La S.C. si mostra molto severa nello scrutinare la tempestività di reazione del professionista e, nel caso concreto, ritiene che sia ingiustificatamente tardiva la reazione del legale, avvenuta tre mesi dalla ricezione della terza PEC, rigettando il ricorso.
La pronuncia sottolinea che l'avvocato, ricevuta la terza PEC indicante problematiche nel deposito, avrebbe dovuto attivarsi immediatamente, se non per procedere a una rinnovazione immediata dell'iscrizione a ruolo, quantomeno per monitorare attivamente la situazione.
Per quanto riguarda la rimessione in termini, la Corte precisa che questa può essere concessa solo in presenza di una tempestiva reazione della parte al manifestarsi dell'impedimento. Il concetto di "immediatezza della reazione" non implica necessariamente che l'istanza debba essere presentata entro il termine originario, ma richiede che la parte si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo.
La decisione si fonda anche sul richiamo di propri precedenti (Cass. n. 21282/2024 e n. 30514/2022).
In conclusione, la Corte delinea un preciso standard di diligenza professionale per l'avvocato che riceve una terza PEC con segnalazione di errori, rilevando come il medesimo debba attivarsi immediatamente, sia monitorando l'esito del deposito che valutando la presentazione di un'istanza di rimessione in termini, senza attendere passivamente ulteriori comunicazioni.
Ne discende che la tempestività e la proattività della reazione del professionista sono elementi cruciali da un duplice versante: i) quanto al cliente, per evitare conseguenze negative e per ottenere eventualmente la rimessione in termini; ii) quanto al legale, per evitare sempre possibili contestazioni di responsabilità professionale.
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