Il vizio di motivazione apparente in Cassazione
Pubblicato il 22/02/25 00:00 [Doc.14238]
di Gianluca Cascella. Avvocato, Professore presso Universitas Mercatorum


Con recentissima decisione (4297/2025) la S.C. è tornata ad affrontare tale problematica, che, nonostante la chiara fissazione (al ribasso, verrebbe da dire) dello standard della motivazione sufficiente a rispettare il c.d. <minimo costituzionale> (SS.UU. 8053/2014) - in esito alla quale è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, siccome attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali - ricorre con non trascurabile frequenza nelle decisioni di merito, con le immaginabili conseguenze negative per le parti, che si vengono a trovare nella quasi (se non totale) impossibilità di comprendere il percorso logico seguito dal giudice e gli argomenti posti a base della decisione, nonostante il chiaro dettato del comma 6 dell'art. 111 Cost.

La richiamata decisione esamina una censura di motivazione "meramente apparente", rilevando come essa sussiste quando la motivazione, pur esistendo formalmente come parte graficamente distinguibile, risulta sostanzialmente inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.

Un vizio che si manifesta quando le argomentazioni del giudice sono oggettivamente inadeguate a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, impedendo così qualsiasi effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento, determinando conseguenze molto gravi sulla posizione processuale delle parti, in quanto tale vizio compromette il diritto di difesa delle parti, impedendogli di comprendere le effettive ragioni della decisione e di predisporre adeguate strategie difensive nei successivi gradi di giudizio (si pensi, tanto per fare un esempio, al caso in cui il giudice accoglie la domanda attorea senza indicare gli elementi probatori che dovrebbero supportare la sua decisione).

Questo pregiudica la possibilità di un efficace controllo sulla correttezza della decisione e viola i principi costituzionali del giusto processo sanciti dall'art. 111 della Costituzione.

Il rimedio a disposizione delle parti, specialmente quando è una decisione di appello ad essere affetta da tale vizio, va individuato nella censura del medesimo in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., configurandosi come violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Una censura che, nello specifico, va configurata in modo che la stessa risulti in grado di dimostrare l'assoluta inidoneità della motivazione a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice, evidenziando come le argomentazioni utilizzate siano meramente apparenti e non consentano di ricostruire il percorso decisionale...

Viene da dire che il vizio di motivazione troppo spesso risulta essere l'altra faccia della... fretta della decisione.


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