Trasporto aereo-Interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c.
Pubblicato il 28/02/25 08:33 [Doc.14254]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Guido Paralupi Foro di Reggio Emilia.

Interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. - Compensazione pecuniaria - Voli cancellati o in ritardo ex art. 7 Reg. CE 261/04

Anche per quanto riguarda i cosiddetti “indennizzi automatici” spettanti ai passeggeri di compagnia aerea che ha cancellato o ritardato ingiustificatamente il volo previsti dal Reg. CE 261/04 si applicano gli interessi al saggio di mora di cui all’art. 1284 comma 4 c.c., in applicazione del principio di diritto sancito da Cass. civ. n. 61/2023 che ha stabilito che tale saggio si applica a tutte le obbligazioni pecuniarie a prescindere dalla loro fonte.

 


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