
Decisione di non riconoscere una misura macroprudenziale belga ai sensi della raccomandazione ESRB/2024/5 del Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB)
Pubblicato il 08/03/25 00:00 [Doc.14268]
di BANCA D'ITALIA
Sentenze della Corte nelle cause C-149/23 | Commissione / Germania, C-150/23 | Commissione / Lussemburgo, C-152/23 | Commissione / Repubblica ceca, C-154/23 | Commissione / Estonia e C-155/23 | Commissione / Ungheria
Essi devono versare una somma forfettaria alla Commissione e l'Estonia, qualora non abbia ancora trasposto la direttiva, è tenuta a versare anche una penalità giornaliera Nell'ambito di diversi ricorsi distinti 1 , la Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva «sugli informatori» 2 e, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Germania, il Lussemburgo, la Repubblica ceca, l'Estonia e l'Ungheria sono venuti meno agli obblighi3 ad essi incombenti in forza di tale direttiva. Essa ha inoltre chiesto di imporre a tutti tali Stati membri sanzioni finanziarie sotto forma di somme forfettarie. Per quanto riguarda l'Estonia, nell'ipotesi in cui il suo inadempimento, che persisteva alla data in cui la Corte è stata investita del ricorso contro tale Stato membro, perdurasse ancora al momento della pronuncia della sentenza, la Commissione ha chiesto alla Corte di infliggerle una penalità.
Sottolineando l'importanza della trasposizione di tale direttiva, considerato l’elevato livello di protezione che essa accorda agli informatori che segnalano una violazione del diritto dell'Unione, la Corte accoglie i ricorsi della Commissione respingendo gli argomenti dedotti dagli Stati membri interessati e condanna tali Stati membri alle sanzioni finanziarie riportate nella tabella seguente.
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