Il termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento
Pubblicato il 26/03/25 15:33 [Doc.14310]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Trib. Latina, ordinanza, 21 marzo 2025 – Est. Elena Saviano

 

Pignoramento immobiliare – Deposito nota di trascrizione – termine

 

Il termine di 15 giorni previsto, a pena di inefficacia del pignoramento, dalla nuova formulazione dell’art. 557 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. Correttivo Cartabia), per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento si riferisce unicamente all’ipotesi in cui sia l’ufficiale giudiziario a curare la trascrizione, mentre nel caso in cui vi provveda il creditore pignorante a norma dell’art. 555, comma 3, c.p.c. la nota di trascrizione deve essere depositata “appena” restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


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