
Tribunale di Ancona: ammissibile anche dopo il Correttivo-Ter il concordato minore per l'imprenditore individuale cancellato
Pubblicato il 04/04/25 16:45 [Doc.14321]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Tribunale di Ancona 3 aprile 2025 - est. Mantovani
Concordato Minore liquidatorio - Imprenditore cancellato dal Registro Imprese - Ammissibilita' – Condizione di inammissibilita' ex art. 33 c.4 CCII - Interpretazione – Applicabilita' al solo imprenditore collettivo – Sussistenza
Segnalazione e massima dell’Avv. Emanuela Scaleggi e dell’Avv. Fabiola Tombolini
La cancellazione della ditta individuale dal Registro delle Imprese non e' ostativa all'apertura del concordato minore nonostante il disposto dell'art. 33 c.4 CCII, da intendersi riferito al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal R.I. determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c.., laddove invece l'imprenditore individuale che ponga fine alla propria attivita' sopravvive alla cessazione della ditta.
Negare a tale imprenditore cessato, che non puo' accedere al piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII, anche l'accesso al concordato minore determinerebbe una ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per l’esdebitazione e un’illogica e contraddittoria esclusione dall’accesso a strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con ratio e finalita' del CCII e con la disciplina comunitaria di cui e' espressione.
Si tratta dell’unica interpretazione coerente con l'art. 271 CCII, che consente anche all'imprenditore cessato la facolta' di accedere ad una procedura negoziale in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, e con l’art. 74 CCII, che ammette alla presentazione di concordato minore “i debitori di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) in stato di sovraindebitamento”, dato che nella definizione dell’art. 2 rientra anche “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale” quale e' l’imprenditore individuale che ha cessato la propria attivita'.
L’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, in uno al favor, insito nello schema genetico del CCII, verso le scelte non liquidatorie (queste ultime da ritenere extrema ratio) giustificano l’ammissibilita' soggettiva dello strumento del concordato minore per l’imprenditore individuale cancellato, in linea di continuita' e di trattamento non differenziato rispetto al socio di societa' cancellata e/o del garante di societa', che ben potrebbero proporre ricorso per concordato (liquidatorio).
Ulteriore elemento e' la verifica di irragionevolezza di interpretazione estensiva del divieto ex art. 33 c.4 CCII, che vieterebbe solo all'imprenditore cancellato, in presenza di una “debitoria mista”, di ristrutturare il proprio debito, disallineato rispetto al principio di non parcellizzazione degli strumenti prescelti, con deposito di plurime istanze e pendenza di diversi giudizi (in termini si veda la relazione del massimario della Corte di Cassazione al Codice n. 10/2025).
L'apporto di finanza esterna nell'ambito di una procedura negoziale consente indubbiamente ai creditori di conseguire maggiori utilita' rispetto ad una procedura minimamente liquidatoria. (avv. Emanuela Scaleggi) (Riproduzione riservata)
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