Meritevolezza del consumatore: svalutazione del c.d. triplice test di meritevolezza
Pubblicato il 12/05/25 08:00 [Doc.14386]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Napoli 5 maggio 2025 – est. De Gennaro

Ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII - Presupposto soggettivo - Giudizio di meritevolezza - Criteri - Consapevolezza del sovraindebitamento e sproporzione del debito rispetto al patrimonio – Irrilevanza - Svalutazione del c.d. triplice test di meritevolezza – Sussistenza   

Alla luce della nuova normativa (art. 69 CCII) va chiarito che la meritevolezza non puo' dipendere dal verificarsi di un evento non prevedibile, futuro e incerto, che abbia aggravato la situazione debitoria: il sovraindebitato non puo' essere infatti considerato meritevole di accesso allo strumento della ristrutturazione ex art. 67 CCII solo quando il debito esplode in conseguenza del verificarsi di eventi imprevedibili ed estrinseci (c.d. shock esogeno), avendo il Legislatore della riforma eliminato definitivamente dallo strumentario giuridico i due parametri che piu' di tutti avevano creato enormi problemi per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, vale a dire il primo ed il terzo del c.d. triplice test di meritevolezza, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito, che al contrario più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

[Nello stesso senso cfr. Tribunale di Bologna 21 marzo 2025, Tribunale di Catania 21 giugno 2024, Appello di Bologna 9 febbraio 2024, Appello di Firenze 8 novembre 2023, in questa Rivista]


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