
Poteri del giudice di direzione del processo civile e differimento dei termini per il deposito delle memorie integrative
Pubblicato il 16/05/25 09:28 [Doc.14389]
di Francesco Mainetti, Avvocato
Trib. Bologna, decreto, 14 maggio 2025 – Est. Antonio Costanzo
Processo civile – Direzione del procedimento – Poteri del Giudice – Termini memorie integrative
Al fine di evitare il compimento di attività che potrebbero essere inutili e, per altro verso, di favorire la soluzione amichevole delle controversie, prima della scadenza del primo dei termini previsti dall’art. 171-ter c.p.c. per il deposito delle memorie integrative il giudice, su congiunta e motivata istanza delle parti depositata telematicamente (ad esempio, per la necessità di ultimare trattative volte alla definizione amichevole della causa), in virtù dei poteri previsti dall’art. 175 c.p.c., ove valuti l’istanza meritevole di accoglimento, può disporre un differimento dell’udienza ex art. 183 c.p.c. anche oltre il termine di cui al comma 3 dell’art. 171-bis c.p.c., al solo fine di verificare l’esito delle trattative, senza dunque l’adozione del decreto di cui al comma 3 dell’art. 171-bis c.p.c., riservandosi all’esito di emettere detto decreto fissando nuova udienza di comparizione dalla quale decorreranno i termini a ritroso per le memorie integrative (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
© Riproduzione Riservata