Concordato preventivo con continuità cd. a tempo
Pubblicato il 02/08/16 20:10 [Doc.1440]
di Redazione IL CASO.it


TRIB. TORRE ANNUNZIATA, 29 LUGLIO 2016 – PRES. PALESCANDOLO - EST. VALENTINA VITULANO

Concordato preventivo – Soddisfazione creditori privilegiati con mezzi diversi dal danaro – Ammissibilità

Percentuale minima del venti per cento – Applicazione anche ai creditori privilegiati soddisfatti in modo non integrale – Obbligatorietà

Concordato preventivo – Ordine delle cause di prelazione – Interpretazione

Conferimento di ramo di azienda in società interamente partecipata – Applicazione disciplina offerte concorrenti - Esclusione

La soddisfazione con mezzi diversi dal denaro può essere offerta non solo ai creditori chirografari, ma anche ai creditori muniti di diritto di prelazione.

Ai sensi dell’art. 177, comma 2, l.fall., l’esclusione dal voto dei creditori prelatizi ne presuppone il pagamento integrale, che coinvolge non solo la misura di soddisfazione del credito, ma anche i modi ed i tempi nei quali ha luogo, per cui esso si ha solo quando il pagamento è eseguito con denaro, per l’intera entità del credito, inclusi gli interessi, e senza un’eccessiva dilazione rispetto alla scadenza originaria dell’obbligazione.

Il soddisfacimento dei creditori con forme diverse dal pagamento in denaro (nella specie, accollo liberatorio) non richiede il consenso individuale dei singoli creditori interessati, ma si fonda su deliberazioni maggioritarie coinvolgenti tutti i creditori, anche quelli non aderenti.

E’ ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda una continuità cd. a tempo, basata su un piano in continuità cui consegua, per la sua realizzabilità, la successiva liquidazione di beni strumentali all’azienda allo scopo di conseguire la liquidità necessaria all’assolvimento degli obblighi concordatari.

Nel caso di una proposta di concordato che preveda il susseguirsi di differenti schemi, dapprima in continuità e poi liquidatorio, ci si trova in presenza di una fattispecie atipica, o con causa mista, in cui entrambe le tipologie di concordato concorrono, con pari dignità, alla soluzione della crisi aziendale, con utilizzo del criterio della combinazione delle discipline e conseguente applicazione, ai singoli elementi di piano, delle corrispondenti norme.

L’art. 160, comma 5, l.fall., nella parte in cui stabilisce che la proposta di concordato liquidatorio debba assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari, trova applicazione anche rispetto al trattamento dei creditori privilegiati, qualora il debitore si sia avvalso della facoltà di falcidiare il relativo credito ai sensi dell’art. 160, comma 2, l.fall., dovendo escludersi la possibilità di un trattamento dei creditori privilegiati deteriore rispetto ai chirografari.

In mancanza di limiti temporali normativamente previsti, la durata complessiva del piano di concordato è sottoposta ad una valutazione di ragionevolezza, che deve essere operata alla luce della singola proposta, della tipologia di attività imprenditoriale e delle garanzie e controlli previsti in favore dei creditori.

Il pagamento dei creditori chirografari cd. strategici in tempi più ridotti rispetto a quelli dei creditori privilegiati può ritenersi giustificato in virtù della clausola generale della migliore soddisfazione dei creditori, codificata dall’art. 182 quinquies l.fall.
Il principio del necessario rispetto dell’ordine delle cause di prelazione sancito dall’art. 160, comma 2, l.fall. non impone di non pagare i creditori di rango inferiore finchè non siano soddisfatti quelli di rango poziore, bensì semplicemente che questi ultimi non vengano trattati in maniera deteriore rispetto ai primi.

Nel caso in cui la proposta di concordato preveda il conferimento di rami di azienda a società interamente partecipate dalla proponente, non trova applicazione la disciplina dell’art. 163 bis l.fall. in tema di offerte concorrenti.

Segnalazione e massime a cura del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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