
Consumatore: ammissibile la prosecuzione del mutuo ipotecario con procedura esecutiva pendente
Pubblicato il 16/06/25 08:00 [Doc.14419]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Tribunale di Pescara 10 maggio 2025 – est. Colantonio
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Mutuo ipotecario sull’abitazione principale - Contratto dichiarato risolto e procedura esecutiva immobiliare pendente - Prosecuzione mutuo ipotecario sull’abitazione principale ex art. 67, comma 5, CCII – Ammissibilita'
E' ammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevedente la prosecuzione del mutuo ipotecario gravante sull’abitazione principale del debitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 5, CCII, anche ove il mutuo fosse stato dichiarato risolto dalla banca mutuante e il bene assoggettato a procedura esecutiva immobiliare, ben potendo il giudice disporre la rimessione in termini per il pagamento delle rate di mutuo a scadere, con autorizzazione del debitore al pagamento integrale delle rate scadute (nella specie, grazie all'intervento di un familiare che si rende disponibile a finanziare l'operazione solo in caso di omologa della proposta).
Invero il legislatore, nella disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore, ha inteso tenere in particolare considerazione il carattere fondamentale che assume la conservazione della casa di abitazione, consentendo una forma di purgazione della mora da parte del debitore e la conseguente prosecuzione del contratto di mutuo garantito da ipoteca sull'abitazione principale.
A tal fine e' necessaria l'autorizzazione del giudice della procedura concorsuale, grazie alla quale e' possibile superare le diverse previsioni contrattuali, anche in relazione a eventuali clausole risolutive apposte al contratto di mutuo ed eventuali decadenze del termine intimate, medio tempore, dall'istituto finanziario.
© Riproduzione Riservata