Sovraindebitamento: la Cassazione conferma l'orientamento sul socio-fideiussore
Pubblicato il 18/11/25 08:00 [Doc.14555]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Corte di Cassazione, sez. I, 11 novembre 2025 n.29746 – pres. Ferro – est. Amatore
Ristrutturazione del consumatore - Socio di s.r.l. – Debiti contratti come garante – Finalita' estranea all’attivita' professionale o aziendale – Qualifica di consumatore - Sussistenza
La definizione di consumatore dell’art. 2 CCII, salva la precisazione aggiunta relativa ai soci, non differisce, nella sostanza, da quella dettata dalla n. 3/2012, ricalcando peraltro la precedente del codice del consumo, art. 3 D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta”).
Ne consegue che il corredo interpretativo maturato sotto l’egida applicativa delle precedenti leggi sul sovraindebitamento e sul codice del consumo, risulta ancora attuale e qui applicabile anche in relazione al profilo soggettivo del socio-fideiussore, dovendosi ritenere “consumatore” solo il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attivita' professionale (o anche piu' attivita' professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalita' estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attivita', ne' essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (cfr. Sez.6 Ord. n. 742/2020; Sez. U., n. 5868/2023).
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