Vigilanza enti creditizi: adeguamento alla normativa UE
Pubblicato il 11/08/16 07:13 [Doc.1482]
di Redazione IL CASO.it
Adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (decreto legislativo â esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dellâeconomia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo volto ad adeguare lâordinamento nazionale al Regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati aderenti al Meccanismo di Vigilanza Unico (il âRegolamento SSMâ). Il decreto è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nellâarticolo 4 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014).
Il Regolamento SSM ha istituito il sistema accentrato di vigilanza sulle banche degli Stati membri che adottano lâeuro, che costituisce il primo pilastro dellâUnione bancaria, e attribuisce alla BCE alcuni tra i più significativi compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati aderenti allâMVU.
In quanto regolamento europeo, il Regolamento SSM è direttamente applicabile e giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri: esso, pertanto, non deve essere recepito né riprodotto nei singoli ordinamenti nazionali; le norme con esso incompatibili devono, inoltre, essere disapplicate.
Nondimeno, ragioni di chiarezza e organicità del quadro normativo hanno indotto il legislatore a ritenere opportuno un intervento volto ad adeguare il quadro delle competenze attribuite alla Banca dâItalia alla ripartizione tra BCE e autorità nazionali di vigilanza definita nel Regolamento SSM e a eliminare dallâordinamento le disposizioni non più compatibili con il nuovo assetto europeo.
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