Violazione del dovere di correttezza e sospensione dellâesecuzione
Pubblicato il 30/08/16 08:39 [Doc.1520]
di Redazione IL CASO.it
(Tribunale di Verona 09 agosto 2016 â Collegio, pres. dott. Francesco Fontana, est. dott. Pier Paolo Lanni)
Richiesta di sospensione dellâesecuzione in sede di opposizione ex art. 615, 2° comma, c.p.c. â Riscontrata violazione da parte del creditore del dovere di correttezza di cui allâart. 88 c.p.c. e del divieto di abuso degli strumenti processuali ricavabile dallâart. 111, comma 1, Cost. â Gravi motivi â Sussistenza.
In sede di opposizione allâesecuzione ex art. 615, II comma c.p.c., lâesecuzione va sospesa in caso di violazione da parte del creditore del dovere di correttezza di cui allâart. 88 c.p.c. (inteso anche come divieto di aggravamento della posizione debitoria della controparte, non rispondente ad un apprezzabile interesse) nonché del divieto di abuso degli strumenti processuali ricavabile dallâart. 111 comma 1 Cost. e richiamato dalla più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità proprio in relazione a condotte dei creditori nel ricorso a procedure di esecuzione forzata (v. Cass. n. 7078/15). (Fattispecie relativa ad esecuzione promossa dal creditore nei confronti del terzo pignorato: nello specifico, il creditore aveva notificato atto di precetto e dato seguito allâesecuzione dopo aver intimato con fax al terzo pignorato, Istituto di credito, di corrispondere entro cinque giorni la somma assegnata, senza dar seguito alla richieste della Banca di trasmettere copia del provvedimento di assegnazione, nonché di comunicare ex art. 21 comma 15 L. 449/97 e Provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle Entrate prot. n. 34755/2010 del 03.03.2010 quale parte della somma pignorata doveva assoggettarsi a ritenuta dâacconto).
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Matteo Filippi
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