Contratto di mutuo, usura e concorso reale tra norma penale e civile
Pubblicato il 30/08/16 18:45 [Doc.1525]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale Napoli Nord, sentenza 14 luglio 2016 â G.Unico dott. A.S. Rabuano.
Contratto di mutuo â Usura â Concorso reale tra norma penale e civile â Sanzione civile indiretta â Presupposti.
Tra norma penale e norma civile, reciprocamente autonome, è riscontrabile il fenomeno del concorso reale: in particolare, la norma civile può prevedere quale fattispecie cui collegare un determinato rimedio o una determinata sanzione esclusivamente lâaccordo vietato ovvero elementi ulteriori rappresentati dal comportamento tenuto da una delle parti nella fase delle trattative, dalla esecuzione del programma negoziale, dallâelemento soggettivo che connota il comportamento di una delle parti e in questi casi appaiono congiuntamente applicabili le norme dei due rami dellâordinamento. (Luca Caravella) (riproduzione riservata).
Lâart. 644, comma 1, c.p. sanziona penalmente la stipula di un contratto che preveda lâesecuzione di prestazioni di interessi che incidano negativamente sul regolare funzionamento del mercato del credito perché idonei a determinare un aumento esponenziale del debito e che sia espressione dellâapprofittamento da parte del creditore della situazione di inferiorità economica della controparte. (Luca Caravella) (riproduzione riservata).
Lâart. 1815, comma 2, cod. civ., per lâapplicazione della sanzione civile indiretta, richiama con la formula sintetica âse sono pattuiti interessi usurariâ tutti gli elementi soggettivi e oggettivi della fattispecie criminosa ossia la consapevolezza e volontà di applicare il tasso usurario (elemento soggettivo) sia lâapprofittamento dello stato di difficoltà economica della parte mutuataria (elemento oggettivo). (Luca Caravella) (riproduzione riservata).
Art. 112 c.p.c. â Allegazione â Definizione â Effetti.
In presenza di unâallegazione della parte, intesa come dichiarazione normativa, diretta a valorizzare un determinato fatto per la produzione di un dato effetto giuridico, il giudice ha, ai sensi dellâart. 112 c.p.c., il potere di pronunciarsi riconoscendo eventualmente, con la sentenza, lâeffetto giuridico indicato dalla parte stessa. (Luca Caravella) (riproduzione riservata).
Art. 96, comma 3, c.p.c. â Ratio e presupposti â Insussistenza.
Lâambito di applicabilità dellâart. 96, comma 3, c.p.c. sia parzialmente diverso rispetto a quello delle disposizioni previste dallâart. 96, commi 1 e 2, riguardando, sul piano processuale, il potere del giudice di disporre, anche di ufficio, la sanzione, disposizione che ha la sua ratio giustificatrice nellâesigenza di presidiare interessi di natura pubblica e, sul piano sostanziale, i casi in cui la condotta processuale della parte presenti un connotato di particolare gravità e, quindi, i casi in cui lâabuso dello strumento processuale si sia inverato nellâesercizio del diritto di difesa con la consapevolezza dellâinfondatezza della propria istanza e la volontà di coinvolgere nel processo la controparte, insussistenti allorquando si configurino, come nel caso in esame, profili di imperizia nello svolgimento del diritto di difesa e nella predisposizione degli atti processuali. (Luca Caravella) (riproduzione riservata).
Segnalazione del Prof. Francesco Fimmanò
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