Giurisdizione in materia di espropriazione o sequestro di crediti
Pubblicato il 31/08/16 10:37 [Doc.1531]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale Milano 21 aprile 2016 R.G.E. n. 449/2016 â Est. Fiengo
Segnalazione e massime a cura della Dott.ssa Elisa Scorza
Esecuzione decisioni straniere â Provvedimenti conservativi in pendenza del giudizio ex art. 43 reg. (CE) n. 44/01- Integrazione della disciplina comunitaria da parte della disciplina nazionale.
Le regole europee sulla giurisdizione, il riconoscimento e lâesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale rappresentano un complesso autonomo e completo, indipendente dagli ordinamenti nazionali che, in presenza di lacune, deve essere integrato dalle norme dello Stato dellâesecuzione le quali, tuttavia, non possono pregiudicare gli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario. Ne deriva che, in caso di provvedimenti conservativi ai sensi dellâart. 47, paragrafo 3, reg. CE n. 44/01, la decisione del giudizio âsul meritoâ (sino alla quale âai sensi dellâart. 678 c.p.c.- è sospeso il giudizio sulle controversie relative allâaccertamento dellâobbligo del terzo) deve essere rinvenuta nella decisione resa dalla Corte dâAppello nel giudizio instaurato ai sensi dellâart. 43 del regolamento CE n. 44/01.
Sequestro presso terzi di crediti â Giurisdizione â Giurisdizione sul rapporto dal quale deriva il credito
La giurisdizione in materia di espropriazione o sequestro di crediti deve essere valutata alla luce dei criteri che regolano la giurisdizione con riferimento al rapporto dal quale il credito deriva. Tale soluzione, oltre ad essere maggiormente rispondente allâeffettivo oggetto del pignoramento o del sequestro, salvaguarda anche nella massima misura il principio di prossimità (che impone di individuare il giudice munito di giurisdizione in quello che, in quanto più vicino alla controversia, è in grado si assicurare la più elevata efficienza nellâamministrazione della giustizia anche nella prospettiva di una possibile attività istruttoria).
Pignoramento presso terzi â Sequestro presso terzi â art. 678 c.p.c. â Abrogazione â Esclusione
La strumentalità del sequestro rispetto al pignoramento e la previsione (art. 678, co. 1, c.p.c.) per la quale il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi non consentono di ritenere tacitamente abrogato il criterio di competenza previsto per il sequestro presso terzi dallâart. 678, co. 1, seconda parte c.p.c. (che ha riguardo al âtribunale del luogo di residenza del terzoâ) per effetto dellâart. 26bis, co. 2, c.p.c. (che, introdotto dal d. l. n. 132/14, radica la competenza per il pignoramento di crediti nel âluogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sedeâ). Ciò non solo perché lâart. 678, co. 1, c.p.c. richiama le norme in materia di pignoramento presso terzi limitatamente allâesecuzione della misura conservativa (e non, anche, con riferimento alla competenza), ma, anche, perché non può ravvisarsi un caso di abrogazione tacita dellâart. 678 c.p.c. per effetto dellâart. 26bis, co. 2, c.p.c. atteso che lâabrogazione tacita può ravvisarsi solo quando lo ius superveniens disciplini il medesimo istituto già precedemente regolato e quando tra le due disposizioni esista una contraddizione tale da rendenerne impossibile la contemporanea operatività .
Sequestro presso terzi â Eccezione prescrizione - InammissibilitÃ
Lâeccezione di prescrizione del credito (che integra unâopposizione allâesecuzione) non deve essere esaminata dal giudice del sequestro di crediti (chiamato esclusivamente a verificare il perfezionamento del vincolo derivante da sequestro), ma, successivamente alla conversione del sequestro in pignoramento, solo dal giudice dellâesecuzione.
Credito derivante da contratto preliminare â Sequestrabilità ai sensi dellâart. 678 c.p.c. â Ammissibilità .
Atteso che possono essere oggetto di pignoramento anche crediti non immediatamente esigibili, è possibile sequestrare o pignorare il credito del promittente venditore al conseguimento del prezzo dovuto dal promissario acquirente; credito che, pur se condizionato, non è meramente eventuale in quanto derivante da un rapporto identificato e già esistente.
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