Nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione dal Direttore dell’Ufficio
Pubblicato il 31/08/16 15:41 [Doc.1532]
di Redazione IL CASO.it


Nullità del ruolo contenuto nella cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione dal Direttore dell’Ufficio o da un funzionario munito di delega in violazione dell’art. 12, comma IV del DPR 602/1973

Segnalazione Studio Legale Tributario – Avv. Diego Cuccù

Nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione – mancata prova da parte dell’Ufficio della qualifica di Direttore firmatario del ruolo – mancata produzione della delega alla firma – violazione degli artt. 12, comma IV DPR 602/1973, 42, I comma, DPR 600/73, 21 septies L. 241/1990 e 21 octies L. 241/1990 – tardività dell’appello da parte dell’Ufficio delle Entrate – violazione dell’art. 51, comma I, D.L.vo 546/92 - validità della notificazione a mezzo PEC della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve – applicabilità dell’art. 4 DPR 68/2005 – condanna alle spese a carico dell’Ufficio delle Entrate.

La Commissione Tributaria Regionale di Ancona – Sez. VI – Pres. Dott. Libero ZINNO – con sentenza nr. 534/2016 pubblicata in data 26 Agosto 2016, respingeva il ricorso dell’Ufficio, confermando la sentenza di I° grado emessa dalla CTP di Ascoli Piceno (Sent. nr. 335/01/15 - Pres. Rel. Dott. Pietro MERLETTI ), con cui veniva annullato il ruolo contenuto nella cartella esattoriale poiché sottoscritto da un soggetto privo della qualifica dirigenziale. La CTR di Ancona, anche successivamente all’arresto del trittico della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Trib. nn. 22810, nr. 22800 e nr. 22803 del 09 Novembre 2015) con cui venivano dichiarati validi gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate decaduti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 37 del 2015, purchè trattasi di Capi dell’Ufficio fiscale (che non devono essere dirigenti), ovvero “da altro impiegato della carriera direttiva da Lui delegato” che facciano parte della area terza di cui al contratto del comporto delle agenzie fiscali fissato per il quadriennio 2002-2005, rigettava il ricorso dell’Ufficio precisando che il firmatario era privo della qualifica dirigenziale e che l’Ufficio non aveva dato alcuna prova dell’esistenza di una delega (attraverso la quale avrebbe dovuto essere indicato il termine di validità, il nominativo del soggetto e la motivazione del conferimento) così come precisato nella sentenza redatta dagli Ermellini al nr. 22803 del 09.11.2015 e cosi come confermato anche dalla CTR di Palermo con Sent. nr. 965/21/16 e dalla CTP di Enna nr. 1318/01/2015 secondo le quali spetta all’Agenzia delle Entrate dimostrare che il ruolo sia stato sottoscritto dal Direttore dell’Ufficio o da un suo delegato a norma di legge.
Sempre la CTR di Ancona precisava, altresì, che l’appello notificato dall’Ufficio era da considerarsi tardivo in quanto, nonostante la notifica avvenuta a mezzo PEC, effettuata ai sensi dell’art. 4 del DPR 68/2005, ai fini della decorrenza del termine breve, l’Agenzia delle Entrate, violando il disposto di cui all’art. 51, comma I, D.Lvo 546/1992 notificava con 2 (due) giorni di ritardo l’atto di appello (09 Ottobre 2015 anziché il 07 Ottobre 2015). La CTR di Ancona condannava, altresì, l’Ufficio al pagamento delle spese processuali quantificate in Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Autore massima: Avv. Diego Cuccù (Studio Legale Tributario Cuccù – Porto Sant’Elpidio Via Faleria nr. 68 – Tel/Fax. 0734.909388)


© Riproduzione Riservata