Nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione dal Direttore dellâUfficio
Pubblicato il 31/08/16 15:41 [Doc.1532]
di Redazione IL CASO.it
Nullità del ruolo contenuto nella cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione dal Direttore dellâUfficio o da un funzionario munito di delega in violazione dellâart. 12, comma IV del DPR 602/1973
Segnalazione Studio Legale Tributario â Avv. Diego Cuccù
Nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione â mancata prova da parte dellâUfficio della qualifica di Direttore firmatario del ruolo â mancata produzione della delega alla firma â violazione degli artt. 12, comma IV DPR 602/1973, 42, I comma, DPR 600/73, 21 septies L. 241/1990 e 21 octies L. 241/1990 â tardività dellâappello da parte dellâUfficio delle Entrate â violazione dellâart. 51, comma I, D.L.vo 546/92 - validità della notificazione a mezzo PEC della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve â applicabilità dellâart. 4 DPR 68/2005 â condanna alle spese a carico dellâUfficio delle Entrate.
La Commissione Tributaria Regionale di Ancona â Sez. VI â Pres. Dott. Libero ZINNO â con sentenza nr. 534/2016 pubblicata in data 26 Agosto 2016, respingeva il ricorso dellâUfficio, confermando la sentenza di I° grado emessa dalla CTP di Ascoli Piceno (Sent. nr. 335/01/15 - Pres. Rel. Dott. Pietro MERLETTI ), con cui veniva annullato il ruolo contenuto nella cartella esattoriale poiché sottoscritto da un soggetto privo della qualifica dirigenziale. La CTR di Ancona, anche successivamente allâarresto del trittico della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Trib. nn. 22810, nr. 22800 e nr. 22803 del 09 Novembre 2015) con cui venivano dichiarati validi gli atti emessi dallâAgenzia delle Entrate decaduti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr. 37 del 2015, purchè trattasi di Capi dellâUfficio fiscale (che non devono essere dirigenti), ovvero âda altro impiegato della carriera direttiva da Lui delegatoâ che facciano parte della area terza di cui al contratto del comporto delle agenzie fiscali fissato per il quadriennio 2002-2005, rigettava il ricorso dellâUfficio precisando che il firmatario era privo della qualifica dirigenziale e che lâUfficio non aveva dato alcuna prova dellâesistenza di una delega (attraverso la quale avrebbe dovuto essere indicato il termine di validità , il nominativo del soggetto e la motivazione del conferimento) così come precisato nella sentenza redatta dagli Ermellini al nr. 22803 del 09.11.2015 e cosi come confermato anche dalla CTR di Palermo con Sent. nr. 965/21/16 e dalla CTP di Enna nr. 1318/01/2015 secondo le quali spetta allâAgenzia delle Entrate dimostrare che il ruolo sia stato sottoscritto dal Direttore dellâUfficio o da un suo delegato a norma di legge.
Sempre la CTR di Ancona precisava, altresì, che lâappello notificato dallâUfficio era da considerarsi tardivo in quanto, nonostante la notifica avvenuta a mezzo PEC, effettuata ai sensi dellâart. 4 del DPR 68/2005, ai fini della decorrenza del termine breve, lâAgenzia delle Entrate, violando il disposto di cui allâart. 51, comma I, D.Lvo 546/1992 notificava con 2 (due) giorni di ritardo lâatto di appello (09 Ottobre 2015 anziché il 07 Ottobre 2015). La CTR di Ancona condannava, altresì, lâUfficio al pagamento delle spese processuali quantificate in Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Autore massima: Avv. Diego Cuccù (Studio Legale Tributario Cuccù â Porto SantâElpidio Via Faleria nr. 68 â Tel/Fax. 0734.909388)
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