Valutazione e fattibilità della proposta di concordato preventivo
Pubblicato il 02/09/16 09:50 [Doc.1540]
di Redazione IL CASO.it


Appello Firenze, 14 ottobre 2015.

Concordato preventivo - Valutazione della proposta - Fattibilità giuridica e fattibilità economica – Significato – Attribuzione.

La fattibilità della proposta di concordato non afferisce alla convenienza, ma alla probabilità basilare del suo adempimento.

Avendo tolto all’ufficio la valutazione di meritevolezza e di convenienza, il legislatore ha scelto di lasciare al giudice un controllo sulla fattibilità della definizione dell’insolvenza proposta dal debitore, che potrà essere in sé più o meno conveniente, come giudicheranno i creditori in piena coerenza con la fisionomia negoziale dell’operazione concordataria, ma che comunque non deve andare avanti se non è concretamente fattibile.

Tenere nelle mani del Tribunale la valutazione della fattibilità economica non significa introdurre una surrettizia valutazione di convenienza, di cui restano padroni i creditori, ma significa salvaguardare lo scopo essenziale della procedura. In assenza di una seria prospettiva di adempimento del concordato, la crisi d’impresa non viene definita, ma soltanto procrastinata e questo non si può ammettere. E per questa ragione il giudice, privato del ruolo di garante della convenienza, deve restare garante della fattibilità, intesa come nucleo essenziale della prognosi di adempimento.

Segnlazione e massima a cura del Prof. Carlo Di Nanni


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