Trading on line âinternazionaleâ: perdite recuperabili in dichiarazione
Pubblicato il 03/09/16 08:55 [Doc.1545]
di Redazione IL CASO.it
Chiarimenti anche sul regime di risparmio amministrato, sui soggetti abilitati e le imposte dovute, con particolare attenzione alle transazioni che si verificano allâestero.
Sono deducibili le minusvalenze derivanti da operazioni finanziarie sul mercato Forex e da opzioni binarie effettuate con broker internazionali attraverso piattaforme on line.
In caso di opzione per il regime di risparmio amministrato, i broker esteri non rientrano tra i soggetti che possono agire come sostituti dâimposta in Italia. Il contribuente, pertanto, deve dichiarare nel modello Unico i redditi derivanti da quei rapporti.
Così si è espressa lâAgenzia delle Entrate nella risoluzione 71/E dell'1 settembre 2016, in risposta allâinterpello di un contribuente che ha subito delle perdite a seguito di investimenti in operazioni finanziarie sul mercato Foreign Exchange Market e in opzioni binarie, presso broker internazionali, localizzati sia nellâarea Ue (Cipro, Londra) sia in aree a fiscalità privilegiata (Seychelles e Nevis), attraverso piattaforme on line.
LâAgenzia, ribadito quanto già detto nel 2011 per i contratti conclusi sul mercato Forex (cfr âI rolling spot cambiano livello. E trovano le minusvalenzeâ), ritiene che anche i redditi derivanti dalle opzioni binarie - alla luce di quanto chiarito dalla Consob e dalla Commissione europea nel 2012 (cfr âPlusvalenze da opzioni binarie con tassazione sostitutiva al 20%â) - vadano inquadrati tra i redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera c-quater, del Tuir, soggetti â qualora percepiti da persona fisica non esercente attività dâimpresa â a imposta sostitutiva del 26 per cento.
Per entrambe le fattispecie (operazioni finanziarie sul mercato Forex e opzioni binarie), lâimponibile è rappresentato âdalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicatiâ (articolo 68, comma 8, Tuir).
I redditi in questione devono essere indicati nel quadro RT del modello Unico â Persone fisiche, dove andrà autoliquidata lâeventuale imposta dovuta.
Se dal quadro RT risulta unâeccedenza di minusvalenze, la stessa potrà essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate nelle quattro annualità successive.
Risparmio amministrato
LâAgenzia chiarisce anche quali sono i soggetti abilitati nel nostro Paese a âsoddisfareâ lâopzione per il regime di risparmio amministrato esercitata dal contribuente. La scelta può essere espressa solo in presenza di uno stabile rapporto di mandato, di deposito, custodia o amministrazione presso banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie e società di gestione del risparmio residenti in Italia (ovvero presso stabili organizzazioni in Italia degli stessi soggetti non residenti), Poste italiane e agenti di cambio.
Per i redditi di cui allâarticolo 67, comma 1, lettera c-quater), del Tuir, lâopzione può essere esercitata a patto che i predetti soggetti intervengano come intermediari professionali o controparti.
Lâadozione del regime di risparmio amministrato comporta lâapplicazione e il versamento dellâimposta sostitutiva del 26% da parte degli intermediari abilitati, con la conseguenza che il contribuente non è tenuto a inserire i redditi diversi di natura finanziaria nella dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, se il contribuente si avvale di broker esteri (che non possono agire come sostituti dâimposta in Italia), i redditi vanno dichiarati nel quadro RT, sezione II, righi da RT21 a RT30.
Il calcolo delle plusvalenze/minusvalenze deve essere effettuato sulla base delle certificazioni rilasciate dai broker esteri, che vanno conservate per un eventuale riscontro da parte dallâamministrazione finanziaria.
Inoltre, i rapporti detenuti con i broker esteri, rientrando tra i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati fuori del territorio dello Stato, devono essere:
evidenziati nel quadro RW, in quanto suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia
assoggettati allâimposta sul valore delle attività finanziarie detenute allâestero (Ivafe).
Rosa Colucci
Giovedì 1 Settembre 2016
(Fonte Fisco Oggi)
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