Disciplina applicabile al contratto di leasing risolto anteriormente al fallimento
Pubblicato il 03/09/16 12:22 [Doc.1550]
di Redazione IL CASO.it


Trib. Brescia, 2 agosto 2016. Giudice Del Porto.

Contratto di leasing risolto anteriormente al fallimento – Art. 72-quater, L.F. - Inapplicabilità - Validità dei principi distintivi
tra leasing traslativo e leasing di godimento – Sussiste – Art. 1526 c.c. e leasing traslativo - Applicabilità – Azione di ripetizione delle
rate pagate dal fallito – Inammissibilità della domanda in caso di avvenuta ammissione del restante credito della società di leasing - Sussiste

Al contratto di leasing risolto anteriormente alla dichiarazione di fallimento del conduttore non si applica l'art. 72-quater, L.F., essendo tale norma applicabile ai soli contratti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento.
Continuano invece a trovare applicazione i principi distintivi tra leasing traslativo e leasing di godimento, con applicazione nel primo
caso dell'art. 1526 c.c. in punto alla ripetizione delle rate pagate, salvo equo indennizzo.
L'avvenuta ammissione al passivo del credito della società di leasing, relativamente alle rate scadute e non pagate proprio sul presupposto dell'intervenuta risoluzione del contratto, è preclusiva dell'azione di ripetizione e rende inammissibile la relativa domanda della curatela.

Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Antonino Desi


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