Compiti del liquidatore nella procedura competitiva e impugnazioni
Pubblicato il 05/09/16 19:41 [Doc.1561]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Padova, 27 maggio 2016. Est. Caterina Zambotto.
La procedura competitiva è attività di liquidazione rimessa, ex art. 182 l.f. al Liquidatore Giudiziale nominato dal Tribunale nel decreto di omologa. Il Commissario Giudiziale, intervenuta lâomologa, ha solo una funzione di vigilanza e di sorveglianza sullâadempimento del concordato ( cfr. fra le tante Cass. 2011 n. 22913). La presenza del Commissario alla proceduta competitiva non implica quindi alcun potere di intervento o decisionale dello stesso, dovendosi lo svolgimento della gara svolgere sotto lâesclusivo potere e responsabilità del Liquidatore.
Ne discende che lâunico atto impugnabile, perché unico esistente, è lâesclusione della gara da parte del Liquidatore. Riguardo a tale atto va però osservato che lâart. 182 l.f. al secondo comma non richiama tra le norme applicabili quelle di cui allâart. 36. Tale scelta non è certo casuale ( si veda sul punto Cass. 14052 del 7.7.2016, secondo cui âdeve peraltro ritenersi che (quantomeno in relazione al rinvio agli artt. 37 e 38, che qui interessano) la l. fall. Art. 182, comma 2, pur se introdotto solo dal D.lgs. n. 169 del 2007, non rechi in sé alcuna sostanziale novità ma risponda, piuttosto, ad unâesigenza di chiarificazione, che ha indotto il legislatore a regolare espressamente la materia, in modo da limitare lâinsorgenza di dispute giurisprudenziali e dottrinarie e di evitare allâinterprete di dover ricercare, allâinterno della stessa legge fallimentare o del codice civile, le norme di volta in volta applicabili, eventualmente in via analogica od estensivaâ). La stessa infatti è pienamente coerente con la natura dei poteri attribuiti al GD e al Commissario nella fase esecutiva (in senso contrario allâammissibilità del reclamo avverso gli atti del liquidatore una risalente pronuncia Appello Torino 15.12.1986) e non lascia privi di tutela i creditori, vista la possibilità ex art. 38 l.f. di promuovere la revoca del liquidatore.
Segnlazione e massima a cura dell'Avv. Marco Greggio
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