Scissione societaria, limite dellâattivo netto trasferito e debiti tributari
Pubblicato il 12/09/16 08:50 [Doc.1599]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Benevento, Sez. I Civile, Giudice Luigi Galasso, Sentenza 22.8.2016, n. 1952
Scissione di società â Responsabilità per i debiti non trasferiti â Limite del valore effettivo del patrimonio netto â Concorso tra debiti tributari e non tributari â Avvenuto pagamento di debiti tributari per un valore pari o superiore a quello dellâattivo netto trasferito â Pagamento, in ogni caso, dei debiti non tributari â AmmissibilitÃ
In ipotesi di scissione societaria, rispetto ai debiti non trasferiti alle società diverse dallâoriginaria debitrice, deve comprendersi se, una volta esaurito lâattivo netto col pagamento dei debiti tributari, che non soffrono della limitazione della responsabilità , gli altri crediti non debbano essere pagati, oppure se la responsabilità per i debiti tributari si sommi a quella per i debiti non tributari: i quali, quindi, potrebbero essere soddisfatti, nei limiti dellâattivo netto trasferito, anche se lâimporto dei debiti tributari pagati eccedesse quello dellâattivo netto medesimo.
La risposta devâessere la seconda.
Potrebbe accadere, infatti, che i debiti tributari vengano estinti prima degli altri, ma potrebbe accadere, altresì, che lâadempimento dei debiti tributari venga compiuto dopo che lâattivo sia stato già destinato alla soddisfazione di quelli di altra natura.
Non può ammettersi, però, che la garanzia patrimoniale dei crediti non tributari si restringa o si allarghi, prescindendo â tra lâaltro â dallâordine delle cause di prelazione (alle quali le norme in esame non contengono alcun riferimento, il quale avrebbe, invece, potuto porre un criterio di coordinamento e subordinazione tra i diversi pagamenti; si noti che non è neppure prevista una forma di liquidazione, che consideri la posizione dei creditori tutti, rispettandone la par condicio, in osservanza dellâart. 2741, co. 1, c.c.), secondo lâordine cronologico dei pagamenti, del tutto casuale, o magari stabilito dallo stesso condebitore solidale: interessato, certo, a ridurre, piuttosto che ad ampliare quella garanzia, col risultato di risparmiare denaro.
Deve reputarsi, allora, che, in caso di scissione societaria, ed in ipotesi di concorso tra crediti tributari e crediti non tributari, la società beneficiaria della scissione debba soddisfare i secondi entro il limite dellâattivo netto trasferito (artt. 2506 bis, co. 3, e 2506 quater, co. 3, c.c.), senza, tuttavia, che tale limite sia inciso dal pagamenti dei debiti tributari, sottoposti al diverso e più favorevole regime di cui allâart. 173, co. 13, terzo periodo, T.U.I.R. (che prevede una responsabilità illimitata, salvo il regresso).
Massima a cura di Luigi Galasso
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