Cessazione dell’attività e disattivazione della casella pec nell’anno successivo
Pubblicato il 15/09/16 09:26 [Doc.1624]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile, sez. VI, 9 settembre 2016, n. 17884. Presidente Ragonesi. Relatore Genovese Titolo.

Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Notifica al debitore - Irreperibilità del destinatario - Meccanismo previsto dall’articolo 15 l.f. - Cessazione dell’attività - Disattivazione della casella PEC nell’anno successivo

In caso di esito negativo del duplice meccanismo di notifica previsto dall’art. 15 legge fall., il deposito dell'atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell'imprenditore, degli obblighi impostigli dalla legge.

Tale meccanismo è, inoltre, compatibile con i parametri costituzionali, ivi incluso anche quello di cui all'art. 111 Cost. e ciò anche in ragione delle esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale.

Alla luce di ciò, appare giustificato che il tribunale resti esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico, con la precisazione che in tale situazione rientra anche il caso dell'imprenditore individuale il quale, cancellatosi dal registro delle imprese per la cessata attività, abbia disattivato la propria casella PEC anche nel periodo dell'anno successivo nel quale, ai sensi della art. 10 legge fall., egli può essere dichiarato fallito.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it)


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