Contratti swap ed oneri informativi
Pubblicato il 17/09/16 08:47 [Doc.1639]
di Redazione IL CASO.it


Sentenza Tribunale di Palermo, sezione quinta civile, Giudice Dott. Giuseppe De Gregorio, n. 5276 del 6 ottobre 2015

Segnalazione: Avv. Alessandro Palmigiano

La peculiarità del caso in esame riguardava la circostanza che due contratti presentavano, all'avvio, un valore negativo per il cliente, con un riversamento sui nuovi rapporti contrattuali, come accredito della banca verso il cliente, del saldo (a debito) dei contratti precedenti.
Da ciò si determinava, in sintesi, l'entrata nel rapporto di un elemento di finanziamento di cui l'intermediario non informava adeguatamente il cliente: la perdita accumulata con il precedente contratto veniva virtualmente accreditata all'inizio del rapporto, diventando un parametro da considerare nella determinazione del momento del pagamento della banca. La conseguenza era la diversità del prodotto rispetto a quello offerto e un aumento del rischio di cui il cliente, pur essendo classificato come “operatore qualificato”, non era consapevole.
La pronuncia del giudice assume rilevanza innanzitutto perchè chiarisce i principi guida posti in capo all'intermediario nelle suddette operazioni dalla normativa di settore: “Vengono perciò in rilievo profili che, a di là della previsione di cui all'art. 31 Reg. Consob, involgono i doveri di buona fede oggettiva e la cooperazione contrattuale alla stregua dei valori costituzionali di solidarietà e tutela del risparmio, onde desumere, da questi principi generali, l'obbligo di incorporare nel contratto alcune informazioni, informazioni attinenti perlomeno alla metodologia con cui una persona, anche esperta, possa ricostruire il merito finanziario dell'operazione e così perimetrare l'alea, la zona di rischio ipotetico da assumere, per il quale o contro il quale si “scommette”.
Conseguentemente, secondo quanto affermato dal giudice, gravava sull'intermediario l'onere della massima trasparenza e chiarezza, con la necessaria indicazione, in particolare, dell'esatta refluenza del valore negativo iniziale sul complessivo assetto di interessi oggetto del contratto. Il contenuto degli obblighi informativi fa, quindi, riferimento a quei canoni che, relativamente a un prodotto di particolare rischiosità, “avrebbero dovuto guidare la banca nel rendere trasparente ogni elemento del contratto, e fare chiaramente percepire il consistente aumento del rischio, e la diversità non di poco conto del prodotto, che un pur qualificato operatore privo però non tanto delle qualità proprie dell'intermediario, ma delle sue prerogative rispetto al singolo negozio, difficilmente avrebbe potuto cogliere […]”.
Si tratta, in considerazione di ciò, di una sentenza che chiarisce ogni dubbio interpretativo sugli oneri informativi cui è tenuto l'intermediario in operazioni particolarmente complesse come i contratti di swap, anche in rapporto ad un soggetto classificato come “operatore qualificato”.

Autore massima Alessandro Palmigiano


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