Contratto di factoring
Pubblicato il 17/09/16 08:52 [Doc.1641]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Milano, dodicesima sezione, Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi, sentenza 20 maggio 2016,
Segnalazione: Avv. Alessandro Palmigiano
La suddetta pronuncia ha particolare rilevanza perchè approfondisce importanti aspetti di questa particolare tipologia contrattuale, attinenti in primo luogo ai termini di adempimento degli obblighi informativi tra la società fornitrice e il Factor.
Nei casi, come quello in esame, in cui ad una società di factoring viene richiesta di prestare una garanzia pro-soluto rispetto ad un determinato debitore, il Factor opera valutazioni sullla situazione economico-finanziaria dei debitori sulla base di informazioni tratte prevalentemente da banche dati, mancando un rapporto con i pregressi debitori. In considerazione di ciò assumono particolare rilevanza gli obblighi informativi, particolarmente stringenti, posti in capo al cedente relativi a âogni notizia di rilievo circa la solvibilità dei debitori e, in genere, ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale, nonché eventuali rapporti pregressi ivi compresi ritardati pagamenti dei debitori e controversie n corso, anche non attinenti al rapporto commercialeâ. La violazione dei suddetti obblighi di informazione nei contratti di factoring determina la decadenza dalla garanzia pro-soluto. L'impresa di factor, nel caso in esame, rilevava un grave inadempimento della cedente costituito dalla: âa) omessa comunicazione, nella fase precontrattuale antecedente al contratto di cessione, dell'esistenza di insoluti pregresse relativi ai debitori cedutiâ. La problematica giuridica è, quindi, relativa al soggetto sul quale grava l'onere di ricerca documentale in questa tipologia di rapporto contrattuale atipico. Sul punto il Tribunale di Milano ha stabilito che âil Factor è, pertanto, un soggetto tenuto ad acquisire autonomamente le necessarie informazioni per valutare il grado di solvibilità dei debitori ceduti nel settore di riferimento [â¦] si tratta, pertanto, di un onere di ricerca documentale che, con particolare riferimento ai debiti assunti dalla clientela del cedente in epoca anteriore al perfezionamento del contratto di factoring, grava sul Factor e che non può, invece, essere inopinatamente trasferito sul Fornitore in base alla generica affermazione per cui il primo è in grado di assumere cognizione sulla pregressa situazione economico-finanziaria dei debitori ceduti esclusivamente sulla base delle ufficiali informazioni tratte da banche dati di pubblico dominioâ. In conseguenza di ciò, qualora la società cedente dovessere rifiutarsi di consegnare i documenti, la società di Factor ha pur sempre la possibilità di non sottoscrivere il contratto. La sottoscrizione determina l'accettazione del rischio, da parte della società di Factor, relativo ad un possibile ritardo o difficoltà di pagamento.
La sentenza in esame è particolarmente rilevante perchè il giudice, sancendo l'infondatezza della domanda della società di Factor, stabilisce che l'onere di ricerca documentale grava solamente sulla società di Factor, sancendo un'importante principio relativo ad una forma contrattuale atipica.
Autore massima Alessandro Palmigiano
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