Modalità di accertamento dellâusurarietà del mutuo e tasso moratorio
Pubblicato il 17/09/16 08:54 [Doc.1642]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione Avv. Rosario Beninato
Usura â Verifica superamento soglia â Occorre tenere conto anche del tasso di mora
ââ¦ai fini della determinazione del tasso usurario, il raffronto col tasso soglia va fatto riguardo agli interessi promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo anche di interessi moratori ⦠pur non potendosi ricomprendere la mora nellâambito fisiologico dellâoperazione di finanziamento e avendo la stessa un carattere eventuale, non va trascurato come sia la stessa legge n. 108/96 ad assicurare âuna copertura completa dallâusura, estesa a tutti i costi dellâoperazione di credito: dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionaliââ.
Usura â Verifica superamento soglia â Inclusione di tutti i costi connessi allâoperazione di finanziamento, anche della commissione per lâestinzione anticipata
ââ¦va ribadito che⦠lâesigenza di contenere in misura completa il rischio da usura possa conciliarsi a mezzo dellâinclusione, allo stato, nella valutazione comparativa di osservanza del tasso soglia, dei costi comunque connessi allâoperazione di finanziamento, immediati e procrastinati, tra cui la commissione per lâestinzione anticipata.â.
Clausola di salvaguardia â Irrilevanza
ââ¦neppure la presenza della clausola di salvaguardia allâinterno del contratto di mutuo⦠impedisce che il meccanismo di calcolo degli interessi possa comportare, anche solo in astratto, il superamento del tasso sogliaâ¦â.
Conseguenza dellâusurarietà del mutuo: intervenuta gratuità del finanziamento
âDal superamento del tasso soglia, discende, ai sensi dellâart. 1815 co. 2 c.c., non solo la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi, espressamente comminata, ma anche la sanzione civile della gratuità del contratto, non essendo dovuti interessi tout court. Tale soluzione, che si contrappone a quella, pure sostenuta nella giurisprudenza di merito, per cui la nullità della pattuizione degli interessi di mora non coinvolge la clausola degli interessi corrispettivi, sicché questi ultimi sono dovuti perché pattuiti in misura inferiore al tasso usurario, si giustifica per il fatto che il legislatore con la riforma intervenuta con la legge n. 108/1996 ha intesto prevedere quale sanzione a carico del mutuante la non debenza degli interessi in aggiunta alla nullità della clausola usuraria (a prescindere dal fatto che questa riguardi i soli interessi moratori ovvero quelli corrispettivi).â.
Autore massime Avv. Rosario Beninato
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